La dichiarazione deve essere redatta esclusivamente su modelli predisposti annualmente dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
I soggetti passivi IRAP che devono obbligatoriamente versare il tributo sono :
1. le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
2. le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
3. le persone fisiche titolari di reddito d'impresa di cui all'art. 51 del TUIR (cioè imprese individuali, imprese familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria), residenti nel territorio dello Stato;
4. gli esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR svolta sia in forma individuale che mediante società semplici ed equiparate ( società di fatto e associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni) residenti nel territorio dello Stato;
5. i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR, residenti nel territorio dello Stato;
6. le Amministrazioni Pubbliche come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993;
7. i soggetti residenti che esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali, arti e professioni o attività non commerciali, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero imprese agricole;
8. i soggetti in liquidazione volontaria o sottoposti a procedura fallimentare con esercizio provvisorio.
Sono esclusi dal pagamento dell'IRAP:
1. i lavoratori dipendenti;
2. i soggetti che svolgono attività derivanti da rapporti di "collaborazione coordinata e continuativa" purché l'attività non rientri nell'oggetto di altra attività professionale svolta;
3. i lavoratori autonomi occasionali (cioé quelli che non sono in possesso di partita IVA in quanto non esercitano abitualmente nessuna attività professionale);
4. i Gruppi Economici di Interesse Economico (GEIE);
5. i Fondi pensione, di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
6. i Fondi Comuni di investimento;
7. i titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR, con volume d'affari annuo non superiore ai 5 milioni di lire (ovvero 15 milioni se operano in lavori montani), esonerati dagli adempimenti agli effetti IVA, ai sensi dell'articolo 34, purché non abbiano rinunciato all'esonero.
Per quanto riguarda la Regione Lombardia, vi è la possibilità di richiedere l'esenzione dal pagamento del tributo. Tale agevolazione è prevista per le imprese, le cooperative di produzione e lavoro, le attività commerciali, con sede legale, amministrativa e operativa nei comuni della Lombardia, costituite nel corso dell'anno 2003 e composte prevalentemente da giovani con età compresa tra i 18 e 30 anni e da donne fra i 18 e i 45 anni, che risiedono in Lombardia dal 1 gennaio 1998. Il beneficio dell'esenzione è previsto per gli anni 2003/2004/2005.
Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite la mia e-mail: gabbiadini@tim.it