PIU' COSTI PER I MUTUI SULLA SECONDA CASA
                                             di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     Dopo un'eccessiva confusione in materia di novità fiscali, per i mutui è stato finalmente varato il decreto correttivo che punta a far sì che l'aumento dallo 0.25% al 2% dell'imposta sostitutiva sui mutui ( quella che le banche pagano ma che fanno inevitabilmente gravare sul cliente, con apposita clausola contrattuale), con durata superiore a 18 mesi, riguardi solo le "seconde case". Il nuovo testo del decreto dispone infatti che l'aliquota del 2 per cento "si applica solo ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze, per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla nota II bis all'art. 1 della tariffa parte prima" annessa al testo unico che contiene le regole sull'imposta di registro. Il precedente testo normativo era stato formulato così male che, in pratica, tutti i finanziamenti a medio e lungo termine sarebbero stati colpiti dall'aggravio.
     La disposizione aveva suscitato notevole allarme nel mondo delle imprese e degli istituti di credito: a una massa di acquisti finanziati con mutuo, dalle auto all'arredamento, si sarebbe dovuta applicare la nuova tassa.
     L'aumento inserito con l'emendamento non era di poco conto, risultava infatti del 700%. Visto che la nuova norma veniva a sancire l'aumento dell'imposta sostitutiva per i mutui che non si riferiscano all'acquisto della "prima casa", l'aumento andava inevitabilmente a colpire tutti i finanziamenti diversi da quella finalità; ad esempio, tutti i mutui contratti dalle imprese e quelli di durata superiore ai 18 mesi stipulati dai privati per l'acquisto dell'autovettura. Con le novità introdotte l'imposta sostitutiva, d'ora in poi, correrà su un doppio binario; resta solo da capire come e quando applicare le due aliquote, ma cercherò di chiarire la questione.
     Sul mutuo grava il 2 per cento quando è finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di un'abitazione il cui proprietario non si trovi nelle condizioni al cui ricorrere si applica il trattamento fiscale per l'acquisto della "prima casa".
     Queste condizioni consistono:
-nella non possidenza da parte dell'acquirente di altre case nello stesso Comune;
-nella non possidenza da parte del medesimo soggetto di altre case acquisite con agevolazioni nell'intero territorio nazionale;
-nella residenza dell'acquirente nel Comune ove è ubicata la casa acquistata oppure dallo svolgimento in quel Comune della sua attività lavorativa.
     Qualora ricorrano queste condizioni il mutuo pagherà un'imposta sostitutiva dello 0.25 per cento. La legge non dice nulla della garanzia ipotecaria, cosicché, per esempio, non subisce l'aumento dell'imposta sostitutiva il mutuo finalizzato della "prima casa", anche se sia concessa in ipoteca un'altra abitazione. Sono altresì estranei all'aumento i finanziamenti contratti nell'esercizio di un'attività di impresa o di un'attività professionale e i mutui che non siano finalizzati chiaramente ad acquistare, costruire o ristrutturare la "seconda casa". Su quest'ultimo punto occorre notare che il contratto di mutuo difficilmente contiene previsioni in ordine alla sua "finalità", pertanto non è facile dimostrare che un finanziamento è servito per finalizzare una certa operazione. Sotto questo profilo l'Abi ha, infatti, sollecitato le banche associate ad acquisire dai clienti apposita dichiarazione in ordine alle finalità del mutuo. Si può quindi immaginare già da ora che, per schivare l'aumento dell'imposta sostitutiva, si sprecherà l'inventiva dei mutuatari per evitare di dichiarare che il mutuo viene contratto per la "seconda casa".
     Un particolare ringraziamento al Dr. Andrea Barzago per la collaborazione prestatami.

 
 
 
 
 
   
 
 
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