LA NUOVA DENUNCIA CID PER I SINISTRI STRADALI
                                 di Gaetano Marco Parisi

     Recentemente, in adesione alle previsioni della legge 12 dicembre 2002, è stata sottoscritta dalle Compagnie Assicuratrici la nuova Convenzione per l'Indennizzo Diretto. Si tratta dell'accordo in base al quale, in presenza di compilazione del modulo di constatazione amichevole a seguito di un sinistro, la Compagnia del danneggiato provvede direttamente a risarcire il proprio cliente, chiedendo poi il rimborso all'Assicurazione del danneggiante. Tale convenzione, finora applicata ai soli danni riportati dai veicoli, garantisce una liquidazione molto più veloce di quella ottenibile mediante richiesta di risarcimento all'altra Compagnia.
     Ora invece, in adempimento alla suddetta legge, finalizzata tra l'altro a garantire una più rapida liquidazione dei sinistri determinati da collisione tra veicoli a motore, il nuovo accordo, prevede un ampliamento dei casi di applicazione dell'indennizzo diretto, comprendendovi anche i danni alle persone e alle cose trasportate, pur con alcuni limiti. Contrariamente a quanto avveniva in passato, dunque, sarà possibile utilizzare il modulo di constatazione amichevole in un numero assai più rilevante di casi, ottenendo l'indennizzo direttamente dalla propria Compagnia in tempi assai rapidi.
     La novità, come al solito, è stata molto scarsamente pubblicizzata, con il risultato che, essendo noto a tutti che la constatazione amichevole non ha valore in presenza di danni alla persona, sta capitando che alcuni non vi facciano ricorso, perdendo dunque la possibilità di ottenere il risarcimento in tempi brevi. Il primo requisito di applicazione della Convenzione è infatti la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti. Esistono tuttavia anche altri limiti, diretti principalmente a limitare le frodi assicurative: infatti, il modulo regolarmente redatto fa fede sullo svolgimento dei fatti, salvo che l'Assicuratore fornisca prova del contrario, cosa alquanto complessa. È stato dunque fissato un tetto massimo di Euro 15.000,00 al risarcimento con questa metodologia. Sono stati inoltre esclusi i ciclomotori, per i quali il danno alla persona, a differenza di quanto avviene con le autovetture, costituisce la regola.

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