Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di d.P.R. che disciplina l'uso, anche tra privati, della posta elettronica certificata, con funzione di raccomandata A.R.
Lo scopo delle nuove norme è di dare valore giuridico ad uno strumento che sta acquistando sempre maggior rilievo e diffusione. Sempre più spesso, infatti, la corrispondenza tra privati si svolge per posta elettronica, sia per esigenze di celerità, sia per ragioni di costo, sia per il recente sviluppo dell'e-commerce, nel quale l'intero rapporto tra le parti, dalla fase delle informazioni e delle trattative, alla stipula del contratto, al pagamento, di svolge online. Ovviamente, il moltiplicarsi dei rapporti comporta l'aumento del contenzioso e la necessità di consentire a chi opera via internet di munirsi di idonei strumenti probatori. Si tratta in sostanza di ciò che è avvenuto, nel recente passato, con la diffusione dell'uso del fax.
Cercherò dunque di chiarire le novità introdotte. Innanzitutto, il parallelo con la ricevuta di ritorno della raccomandata non deve far confondere l'e-mail certificata con quella assistita da "conferma di lettura" (si tratta di una opzione aggiuntiva di "conferma di recapito" che va abilitata prima di ogni invio per ogni singola e-mail.
Al destinatario che legge il messaggio, compare una finestra di pop-up con la quale potrebbe impedire l'invio della "conferma di recapito". n.d.r.) che già da tempo possiamo inviare dai nostri computer. La "certificazione" è infatti una procedura di competenza dei gestori della posta, i quali non dovranno operare, come per la normale posta elettronica, quale meri strumenti passivi di trasmissione, ma dovranno seguire concretamente le fasi della spedizione: dapprima, il mittente avrà dal proprio gestore una ricevuta che costituirà prova legale dell'avvenuto invio; in un secondo tempo riceverà dal gestore del destinatario l'attestazione di avvenuta o mancata consegna del messaggio. In caso di smarrimento delle ricevute, è previsto che per due anni, i gestori debbano conservare la traccia elettronica delle operazioni svolte in un apposito registro informatico.
Va sottolineato, in ogni caso, che il sistema così descritto vale soltanto a certificare l'invio e la ricezione del messaggio, non il suo contenuto o la sua autenticità. Tale ultimo risultato si potrà ottenere in un futuro, si spera prossimo, con la diffusione della firma digitale.
In conclusione, sulla base delle nuove norme non tutti i gestori potranno effettuare tale servizio. Verranno infatti autorizzati soltanto quelli che potranno dimostrare un sufficiente livello di affidabilità, sia per gli strumenti informatici utilizzati, sia per il livello di qualifica del personale impiegato. Presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) è stato a tal fine istituito l'elenco ufficiale dei gestori di posta elettronica certificata. Questo ente avrà anche compiti di vigilanza e controllo mediante poteri ispettivi sull'attività degli iscritti.