La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione, cioè dopo il pagamento della sanzione, oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione. Nessun provvedimento di riduzione viene dunque applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione, i quali provvedono, entro 30 giorni dal momento in cui l'accertamento è diventato definitivo, a comunicare l'applicazione della sanzione o l'esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La decurtazione è comunicata all'interessato a cura del DTTSIS.
Il titolare può controllare in tempo reale presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente e può conoscere il proprio punteggio telefonando al numero verde apposito: 848 782782. Con la propria data di nascita, il numero della patente (senza lettere) ed il tasto "cancelletto", il saldo punti verrà comunicato in pochi secondi.
La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino ad un massimo di 10. Il punteggio perso può essere recuperato frequentando appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E). Al termine del punteggio disponibile, è disposta la revisione della patente di guida. Il conducente è invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente. La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone, ma durante questo periodo il conducente può continuare a circolare. Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente viene sospesa e non può più circolare fino a quando non li ha superati con esito favorevole.