PATTO DI NON CONCORRENZA
                                             di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     Quesito: è possibile che l'ex dipendente non intraprendi un'attività concorrente a quella esercitata alle mie dipendenze? L'art. 2105 del Codice Civile prevede che durante il rapporto di lavoro dipendente, quest'ultimo non debba trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con il datore di lavoro. Tale vincolo, detto obbligo di fedeltà, ha validità solo in forza del rapporto e nel momento in cui questo si estingue, il lavoratore torna ad essere libero di svolgere qualsiasi attività anche concorrente con quella dell'ex datore di lavoro, sia in qualità di autonomo che di dipendente. Per limitare lo svolgimento dell'attività dell'ex dipendente, le parti possono stipulare un patto di non concorrenza, previsto dall'art. 2125 C.C., valevole per il tempo successivo alla cessazione del contratto. Tale patto è però nullo se non risulta da atto scritto, se non pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo.
     Di seguito evidenzio uno schema di sintesi:

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

DURANTE
IL RAPPORTO DI LAVORO

 


DOPO
IL RAPPORTO DI LAVORO

 
 

Il patto di non concorrenza limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto ed è nullo se:

•  non risulta da atto scritto; •  il vincolo non ha limiti di oggetto, tempo e luogo;
•  non viene pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro.
     La durata del vincolo non può essere superiore a:
•  5 anni per i dirigenti; •  3 anni negli altri casi.
Tale patto può essere stipulato:
•  al momento dell'assunzione; •  durante il rapporto di lavoro;
•  mediante clausole inserite nel contratto di lavoro; •  in un contratto autonomo.
     La risoluzione di tale patto può essere:
•  CONSENSUALE se dopo la conclusione del patto sopravvengono circostanze tali da renderlo non più di interesse per le parti ed è risolvibile in qualsiasi momento;
•  UNILATERALE se nel contratto è inserita una clausola che consenta al datore di lavoro la facoltà di recesso unilaterale, da esercitarsi finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione; risolvibile con la comunicazione di licenziamento o subito dopo le dimissioni.
     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite la mia e-mail:       gabbiadini@tim.it

 
 
 
 
 
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