tutte le richieste della lavoratrice a difesa della propria salute erano state ignorate. Il secondo punto rilevante è che il danno, inquadrato in questi termini e cioè equiparato a qualunque malattia derivata dall'insalubrità del luogo di lavoro, appare risarcibile in una molteplicità di casi e con riferimento a svariate patologie. La sentenza non è infatti applicabile solo al caso dei tumori e non richiede danni fisici di portata letale. La dipendente del Ministero dell'Istruzione è deceduta in un incidente stradale e non a causa della malattia. Il risarcimento ha riguardato il danno alla salute e le sofferenze patite, danno e sofferenze che, in misura minore, sono riscontrabili in qualunque patologia causata o anche solo aggravata dal fumo altrui (infiammazioni croniche dell'apparato respiratorio, insorgenza di asma, peggioramento di stati allergici, .).
     Veniamo dunque alle condizioni indispensabili per valutare la possibilità di chiedere un risarcimento. Innanzitutto, ovviamente, è necessario non essere fumatori e non convivere abitualmente con accaniti tabagisti. Bisogna poi aver prestato attività lavorativa presso un datore, pubblico o privato, per un tempo sufficiente a determinare gli effetti nocivi sulla salute. Infine bisogna aver sviluppato una patologia (anche non grave) o aver subito un peggioramento di una malattia già in corso, che possa essere derivata dalla presenza di fumo nell'ambiente di lavoro. Poiché in un giudizio l'onere di provare i fatti compete a chi propone la causa, cioè al danneggiato, è opportuno disporre di una relazione medica che attesti la patologia e ne dichiari la possibile relazione con il fumo passivo, inoltre raccogliere tutta la documentazione utile a dimostrare le condizioni di lavoro.
     Un'ultima informazione da ricordare è che la malattia è sempre un danno, indipendentemente dalla propria curabilità. Anche chi ha contratto una patologia da fumo e successivamente è guarito può dunque chiedere il risarcimento.
     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite la mia e-mail:      avv.gmparisi@tin.it

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