Per fruire della detrazione Irpef del 41% sulle spese relative alle ristrutturazioni edilizie la fattura deve riportare in modo distinto l'importo per la fornitura dei beni e quello per la manodopera. L 'esposizione delle differenti voci di costo, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, diventa uno dei presupposti per fruire dello sconto. Lo sconto Irpef, che era del 36% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2005, è stato aumentato al 41% per quelle effettuate nel 2006. La detrazione fiscale che spetta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio compete, per le spese sostenute nel 2006, per un ammontare complessivo non superiore a 48mila euro, per una quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del contribuente. Il beneficio fiscale del 41% si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007. Dal 2006, l'Iva sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie è stata elevata dal 10 al 20%.
     Il programma elettorale del centro-sinistra non lasciava dubbi sulla volontà di uniformare il prelievo a un livello intermedio tra la tassazione degli interessi sui depositi bancari (27%) e quella sulle altre attività finanziarie (12,5%). Il nuovo meccanismo di tassazione che i tecnici dell'economia stanno mettendo a punto in vista della nuova manovra finanziaria potrebbe prevedere la fissazione dal 2007, di un'aliquota intorno al 20% per depositi, conti correnti, obbligazioni, dividendi non qualificati, capital gain, minusvalenze, etc (anche con riguardo agli stock già in circolazione). In questo modo, mentre le minusvalenze che si genereranno dopo la modifica saranno rilevanti con la maggior aliquota, quelle pregresse dovrebbero mantenere il riferimento al 12,5%. Dovrebbe essere anche contemplata un'esclusione delle maggiori aliquote per i piccoli risparmiatori.
     Come riportato nelle istruzioni a Unico 2006, tutti i contribuenti possono versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte; il problema però, è che non tutte le imposte si possono rateizzare. Per l'articolo 20 del Dlgs 241/1997 le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate in rate mensili. È opportuno ricordare che: 1) il numero delle rate può essere scelto dal contribuente a condizione che l'importo delle stesse sia costante e che il versamento sia completato entro il mese di novembre; 2) la rateazione è onerosa: sono dovuti gli interessi di dilazione; 3) gli interessi sono costi deducibili per le imprese.

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