È stata approvata in via definitiva la legge sulla trasparenza che prevede fra l'altro la responsabilità della banca nei confronti dei risparmiatori in caso di insolvenza di chi ha emesso i bond per un anno. È questa sicuramente una delle novità della disciplina della tutela del risparmio che si occupa anche di disciplina societaria, dei promotori finanziari, di illeciti finanziari e societari, delle autorità di controllo in ambito finanziario e della riforma della banca d'Italia.
Con l'inserimento dell'art.100 bis al Testo unico della finanza, si disciplina la responsabilità in caso di sollecitazione all'investimento rivolte a investitori professionali e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero. Pertanto coloro che trasferiscono detti prodotti rispondono dell'insolvenza dell'emittente nei confronti dell'acquirente, non investitore professionale, per la durata di un anno. Trascorso tale termine la garanzia viene meno e il risparmiatore non potrà contare sulla possibilità di farsi rivalere dal proprio "consigliere". Inoltre, come sicuramente accadrà, la garanzia è inapplicabile se l'intermediario consegna un documento informativo contenete le informazioni stabilite dalla Consob mentre l'onere della prova di aver provveduto a tale adempimento spetta a quest'ultimo. Viene integrato inoltre il Testo unico della finanza con l'obbligo di classificare il rischio delle operazioni con il grado delle rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento.
Gli intermediari dovranno rispettare il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori e il profilo di ciascun cliente, determinato dall'esperienza in materia di investimenti, dalla situazione finanziaria, dagli obiettivi d'investimento e dalla sua propensione al rischio. Tale principio, però, può essere superato nel caso di diverse disposizioni impartite dall'investitore.
Per quanto riguarda i promotori finanziari, il provvedimento prevede l'istituzione di un albo unico non più tenuto presso la Consob , bensì articolato in sezioni territoriali alla cui tenuta provvederà un organismo costituito da associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati, con propria personalità giuridica e autonomia organizzativa e statutaria. Tale organismo determinerà e riscuoterà i contributi provvedendo ad ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo stesso.
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