la Corte rileva infatti che per tale evento è già previsto il reato di violazione di domicilio (art. 614). Dunque lo scopo dell'art. 615 bis è si punire specificamente le invasioni della sfera privata altrui mediante mezzi tecnologici, contro la volontà del soggetto ripreso.
     La seconda è l'equiparazione del luogo di lavoro all'abitazione. Quest'ultima è particolarmente importante, perché amplia ulteriormente il concetto di "privata dimora", che negli ultimi anni si è esteso sempre più: alla seconda casa, al garage e alle altre pertinenze, poi al camper, alla roulotte e all'automobile. I luoghi di lavoro erano però sempre stati esclusi, soprattutto se, come nel caso di un negozio, aperti al pubblico.
     La Corte di Cassazione ha invece fatto proprio un orientamento dottrinale fin qui minoritario, per il quale esistono atti della vita privata riconducibili al lavoro o che si esplicano nel luogo di lavoro. Ha inoltre espressamente specificato che la possibilità per il pubblico di entrare in un negozio, ristorante o altro luogo accessibile a tutti non fa venir meno il diritto del titolare di impedire atti lesivi della riservatezza da parte di soggetti non autorizzati. Attenzione dunque ad usare con leggerezza un MMS, perché da oggi le conseguenze indesiderate potrebbero essere pesanti.
     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite la mia e-mail:      avv.gmparisi@tin.it

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