INTERCETTAZIONI E LIBERTÀ D’INFORMAZIONE
                                              di Pierluigi Piromalli e G.P.Vavassori

     Dopo anni di foschi scenari mediatici costruiti intorno al morboso desiderio di clamore dell’opinione pubblica, l’Esecutivo, sotto l’effetto di insistenti polemiche, ha deciso di affrontare la dibattuta questione delle intercettazioni telefoniche e del loro corretto utilizzo per finalità di diffusione giornalistica, qualificando tale intervento come disegno di legge Mastella. Il successivo sisma politico, culminato con le recenti consultazioni elettorali, ha impedito che la proposta di legge, ferma in commissione Giustizia del Senato, venisse trasformata in provvedimento definitivo. In attesa che l’ennesima legislatura definisca incarichi e ripartisca le poltrone del Berlusconi-ter, si possono ipotizzare diverse soluzioni che vanno dalla riproposizione del DDL, là dove si era arenato, e salvo emendamenti ad una rivisitazione ex novo dei contenuti della bozza.
     In sintesi, il testo di legge sancisce il divieto di pubblicare, anche in forma parziale e fino alla conclusione delle indagini preliminari, sia atti di indagine e contenuti di conversazioni telefoniche sia informazioni informatiche o telematiche e dati riguardanti il traffico telefonico contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, anche se non più coperti dal segreto. Il provvedimento aspira, quindi, ad inibire la diffusione di informazioni processuali individuando la soglia oltre la quale sarà concesso disporre del materiale a scopo di comunicazione.
     A tutela della corretta conservazione dei dati è stato istituito, presso ogni Procura, un archivio riservato, di cui sarà responsabile il procuratore o un suo delegato, e al quale avranno accesso solo le persone autorizzate dal procuratore medesimo, il giudice e i difensori. Il punto controverso, che ha suscitato una comprensibile levata di scudi, riguarda però le conseguenze della illecita diffusione delle informazioni sugli atti del procedimento coperti da segreto, in quanto tale violazione comporta la pena detentiva anche qualora l’utilizzo sia commesso per colpa o per agevolazione colposa. La previsione di rilievo punisce chiunque rivela, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto di documenti elaborati per mezzo di una raccolta illecita di informazioni. Per i giornalisti che diffondono pubblicamente atti del procedimento o intercettazioni telefoniche coperte da segreto scatta una pesante ammenda o in alternativa la reclusione.
     L’esigenza di elaborare il disegno di legge, così come presentato al Senato,

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