IRAP: I PRIMI ESCLUSI
                                           di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     La spinosa soggettività all’Irap da parte di imprese e lavoratori autonomi si riapre a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione in base alla quale gli agenti di commercio ed i promotori finanziari sono esclusi dalla base imponibile qualora esercitano un’attività non autonomamente organizzata. La base della discordia sta nella formulazione generica dell’art. 2 del DL 15 dicembre 1997 n. 446 in base al quale “il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. La Corte Costituzionale se ne era occupata tramite la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 precisando che “l’Irap è un’imposta a carattere reale pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva colpendo il valore prodotto dalle attività autonome organizzate”, puntualizzando però che “mentre l’elemento organizzativo è legato alla nozione di impresa non automaticamente può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo anche se svolta abitualmente”. Conclude evidenziando pertanto che “nel caso di un’attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione risulta venir meno il presupposto dell’Irap e la sua applicazione”.
     In riferimento a questa posizione, l’eventuale esonero dall’imposta era stata limitato ai soli lavoratori autonomi non chiarendo però se i contribuenti le cui attività costituiscono esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 2195 c.c. possano essere considerati tali qualora sia accertata un’organizzazione autonoma. Con la sentenza n. 7899 del 30 marzo 2007 la Corte di Cassazione afferma che solo in relazione al lavoro autonomo professionale si impone un'analisi volta ad accertare l’elemento organizzativo che di per sé non è connaturato all’attività potendo essere, quest’ultima, esercitata anche in assenza di autonoma organizzazione. Requisito presente ad ogni attività imprenditoriale. Pareva certo che i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio fossero qualificabili come redditi di impresa rientranti nella fattispecie.
     Relativamente all’attività di promotore finanziario, la Corte di Cassazione ha affermato che l’imposta è dovuta soltanto quando la combinazione di mezzi e persone prevalga sull’apporto del titolare, essendo tale da poter operare, e quindi produrre reddito, indipendentemente dall’attività personale di quest’ultimo. Il parere dell’Agenzia delle entrate pronunciato con la circolare n. 45/E del 13 giugno 2008 sostiene che in tutte le attività d’impresa il requisito dell'autonoma

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