attuare il rimpatrio conferendoli ad una società con sede nel medesimo Stato in cui essi sono ubicati e rimpatriando le partecipazioni nella conferitaria. Occorre, tuttavia, che il rimpatrio sia effettuato dal proprietario dell'immobile e che la società possegga solo tale bene.
     Il termine per avvalersi dello scudo scade il 15 dicembre 2009. In presenza di concrete difficoltà nel rimpatrio o nella regolarizzazione di attività finanziarie che comportano operazioni complesse, impedendo, per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato, di ultimare l'emersione entro il 15 dicembre 2009, è consentito svolgere tali operazioni successivamente alla scadenza, ma entro una data ravvicinata, purché l’imposta sia versata nei termini sopra evidenziati.
     Non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito, che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate. Permane per l'intermediario l'obbligo antiriciclaggio di segnalazione di operazione sospetta nei casi in cui è a conoscenza o sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto della procedura di emersione siano frutto di reati diversi da quelli coperti dallo scudo.
     La copertura dello scudo da accertamenti non opera, per chi è socio di una società di persone o di una associazione, anche in presenza di attività di controllo avviata nei confronti della società partecipata. L'inefficacia della copertura è in questo caso limitata esclusivamente ai redditi imputati per trasparenza dalla società (lo scudo opera invece per accertamenti di redditi differenti).
     Le operazioni di emersione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, con esclusione dei procedimenti in corso al 4 ottobre 2009 (data della Legge 141/2009). Questo divieto (in ambito fiscale) vale non solo per chi ha presentato lo scudo fiscale, ma anche per eventuali società (anche di capitali) di cui egli è "dominus". Ciò non significa che lo scudo del socio vale anche per evitare gli accertamenti della società, ma che l'esistenza delle somme rimpatriate non può essere utilizzata dal Fisco per avviare attività di controllo sulla società.
     Non resta pertanto che valutare la convenienza e l’entità dell’eventuale sommerso da regolarizzare.

     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite e-mail:      gabbiadini@siaconsul.it

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Tremonti, Scudo, Fiscale, 74 del 2000, Regolarizzazione, Procedura, Benefici, Accertamenti, Fiscali, Termini, Legge 141/2009