NOVITÀ IN TEMA DI PUBBLICITÀ SOCIETARIE E INVESTIMENTI
di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario
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La legge comunitaria numero 88 del 07 luglio 2009 ha re-introdotto le sanzioni per chi non ottempera agli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2250 del Codice Civile, inerenti le informazioni negli atti, corrispondenza e sito web. Con il supplemento alla Gazzetta Ufficiale numero 161, la legge comunitaria segnala diverse novità introdotte con l’articolo 42 modificando alcuni aspetti contenuti negli articoli 2250 e 2630 del codice civile. In particolare, le società di capitale e di persone devono inserire informazioni legali quali la sede, il numero di iscrizione al Registro Imprese, il capitale effettivamente versato, lo stato di liquidazione e lo stato di società con socio unico, non solo negli atti, ma anche nella corrispondenza. In caso di non adempimento verranno applicate sanzioni amministrative.
Novità rilevanti sono previste esclusivamente per le S.r.l. e le S.p.a. e riguardano: - le informazioni obbligatorie da indicare sui siti web riconducibili ai punti sopra descritti; - il registro delle imprese multilingue, dove è previsto l’accesso con la facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito anche in altra lingua ufficiale della Comunità Europea, con traduzione giurata di un esperto.
Alle società di persone e di capitali che non adempiranno alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza, oltre al sito web, si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 2630 C.C. per l’omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro imprese con sanzione da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.065,00 da applicare a ciascun componente dell’organo di amministrazione.
Sempre a luglio, tramite il Decreto Legge numero 78, il Governo ha previsto un provvedimento finalizzato al rilancio dell’economia, battezzato Tremonti-ter. L’agevolazione si basa sulla detassazione del reddito d’impresa del 50% degli investimenti effettuati in macchinari ed apparecchiature acquistati dal 01/07/2009 al 30/06/2010. I benefici della detassazione riguardano i soggetti titolari di reddito d’impresa, escludendo pertanto i titolari di reddito di lavoro autonomo, le imprese agricole e gli enti non commerciali. Inoltre, non essendo previsti particolari adempimenti da effettuare in bilancio, si ritiene che siano ammessi al beneficio anche i soggetti in contabilità semplificata e le imprese neo-costituite. I beni agevolati vengono individuati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, in ogni caso dovrà trattarsi di beni strumentali, compresi
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