MORATORIA MUTUI
di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario
|
|
Il Comitato Esecutivo dell’ABI ha dato esito favorevole all’inizio di azioni a sostegno dei rapporti di credito alle famiglie in difficoltà a seguito della crisi, offrendo, grazie ad un accordo con le Associazioni dei Consumatori, la possibilità di sospendere il rimborso dei mutui per almeno dodici mesi. I requisiti essenziali per fruire dell’agevolazione sono: l’entità del mutuo, con importo fino a € 150.000, richiesto per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale; il reddito imponibile prodotto non superiore a € 40.000 annui e aver subito o subire nel biennio 2009/2010 eventi particolarmente negativi quali morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di non auto-sufficienza, ingresso in cassa integrazione. I soggetti interessati potranno fare richiesta a partire dall’1 febbraio 2010 per un periodo fino a 12 mesi.
L’ambito applicativo dell’intervento non contempla i mutui cartolarizzati, ceduti a garanzia dell’emissione di obbligazioni bancarie garantite, rinegoziati, accollati, con ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 180 giorni consecutivi o inferiori a 180 giorni qualora il ritardo si sia manifestato antecedente al verificarsi degli eventi che consentono la sospensione stessa del pagamento, con durata inferiore a cinque anni, erogati con agevolazioni pubbliche, a tasso variabile con rata fissa e durata variabile, stipulati con assicurazione a copertura del rischio.
Previa richiesta del cliente, la sospensione può avvenire una sola volta ed è operativa entro 45 giorni lavorativi. La banca aderisce offrendo o la sola sospensione della quota capitale, richiedendo pertanto il rimborso della quota interessi alle scadenze originali, oppure sospendendo sia la quota capitale sia gli interessi. In questo caso, gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento.
In qualsiasi momento sarà possibile riprendere l’ammortamento del mutuo, non potendo però più richiedere una successiva sospensione. Non è previsto nessun onere a carico del cliente che usufruisce di questo strumento. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo, ovvero dagli eredi, e deve essere presentata alla banca dal 01/02/2010 al 31/01/2011, corredata della documentazione attestante i requisiti alla sospensione.
Per chi fosse interessato, si può scaricare il modulo di richiesta di seguito.
Modulo moratoria mutui.pdf
Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite e-mail: gabbiadini@siaconsul.it
|
|
|