SISTRI: UN NUOVO ADEMPIMENTO CHE POCHI CONOSCONO
                                           di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     Il Decreto Ministeriale n. 48 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010 contiene le norme per l’iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). Per i soggetti che hanno effettuato l’iscrizione prima del 28 febbraio 2010, sono mantenute valide le iscrizioni già completate anche se effettuate con i vecchi moduli contenuti nel decreto di dicembre. Ricordiamo che il SISTRI, istituito nel 2009, ha introdotto i sistemi di tracciabilità dei rifiuti informatizzato ed è finalizzato a sostituire il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale.
     L’iscrizione al SISTRI è stata posticipata: - al 30 marzo 2010 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e con più di 50 dipendenti, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti, i commercianti e intermediari; - al 29 aprile 2010 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 50 dipendenti e i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con meno di 50 dipendenti e più di 10.
     Il SISTRI sarà operativo: - dal 13 luglio 2010, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti, per i produttori iniziali per i rifiuti non pericolosi con più di 50 dipendenti, per i commercianti ed intermediari, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - dal 12 agosto 2010 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 50 dipendenti, per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con meno di 50 dipendenti e più di 11.
     I soggetti interessati all’iscrizione a tale istituto sono: produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione, consorzi, trasportatori professionali, gli operatori del trasporto intermodale (terminalista concessionario dell’area portuale, i responsabili degli uffici e gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti , gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci), trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi e recuperi e smaltitori. Particolare attenzione va riservata alla Regione Campania, dove l’iscrizione è obbligatoria.
     Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti e sono anche produttori devono iscriversi anche come produttori, indipendentemente dal numero dei dipendenti. I contributi dovranno essere

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