CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
                                           di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     In riferimento alle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, il decreto legislativo numero 23 del 14/03/2011 con effetto dal 07/04/2011, ha introdotto un’imposta sostitutiva sui redditi generati dagli immobili. Tale imposta sostituisce Irpef, Imposta registro e Imposta di bollo dovute sui canoni percepiti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo da persone fisiche. Con decorrenza 2011 i contribuenti potranno pertanto decidere se assoggettare i proventi a tale imposta o continuare con la vecchia tassazione; la scelta è surrogata sicuramente ad un calcolo di convenienza. Tale novità non riguarda le società, gli enti non commerciali e coloro che la porrebbero in essere nell’esercizio di attività di impresa.
     L’opzione può essere esercitata per immobili abitativi accatastati nelle categorie da A1 a A11 e relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione; restano esclusi gli immobili A10. Il locatore che intenderà optare dovrà dare opportuna comunicazione al conduttore tramite raccomandata, oltre a compilare apposito modello ministeriale che dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto; se la data di decorrenza è anteriore alla data della stipula, 30 giorni dalla data di decorrenza; per la registrazione tardiva del contratto di locazione è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia.
     L’opzione vincola il locatore per l’intera durata del contratto o della proroga, ovvero per il periodo residuo nei casi in cui l’opzione venga esercitata per le annualità successive. Non sarà possibile fare adeguamenti Istat per la durata residua del contratto. Il reddito prodotto non concorrerà alla determinazione del reddito complessivo e quindi su di esso non possono farsi valere detrazioni e deduzioni.
     L’importo della cedolare secca si calcola applicando sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti un’aliquota del 21% o un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato.
     Per le locazioni brevi, per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi; nel caso invece in cui l’immobile sia cointestato, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. Se alcuno di essi non esercita l’opzione, dovrà versare l’imposta di registro sulla parte del canone di locazione di propria competenza determinata in base alla quota dell’immobile posseduta. Il nuovo regime compete dal periodo d’imposta 2011.

      pagina 01 di 02
 
 
 
 
 
Infobergamo® - www.infobergamo.it è un prodotto H.S.E. - Leggi la nostra CDD - Validazione XHTML - CSS
Autorizzazione Tribunale di Milano n.256 del 13 aprile 2004. Vietata la riproduzione e la riproposizione non autorizzate di testi ed immagini.
Federalismo, Fiscale, Municipale, Cedolare secca, Affitti, Imposta, Sostitutiva, Redditi, Canoni, Locazione