AUTO AZIENDALI: ATTENZIONE ALLE NORME
                                           di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     La gestione della normativa fiscale inerente il trattamento fiscale e tributario delle auto aziendali apre valutazioni diverse in base alle formule d’acquisto. L’articolo 164 del Tuir disciplina la deducibilità dal reddito d’impresa, mentre l’articolo 19 bis del Dpr 633/72 ne disciplina la detraibilità IVA. Tale disciplina gestisce l’acquisto, il leasing e il noleggio di tali auto.
     La deducibilità ai fini Ires e Irap può essere riassunta come segue: veicoli considerati beni strumentali dell’impresa: deduzione al 100% di tutti i costi; veicoli adibiti ad uso pubblico: deduzione al 100% di tutti i costi; veicoli considerati beni non strumentali: deduzione al 40% di tutti i costi; veicoli affidati ai dipendenti uso promiscuo: deduzione al 90% di tutti i costi; veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti: deduzione all’ 80% di tutti i costi; veicoli utilizzati da lavoratori autonomi: deduzione al 40% di tutti i costi.
     Per quanto concerne i veicoli considerati beni non strumentali, utilizzati da agenti, rappresentanti e da lavoratori autonomi, vi sono i seguenti limiti di deducibilità: veicoli a motore: € 18.075,99 per imprese e autonomi, € 25.822,24 per agenti e rappresentanti; motocicli: € 4.131,66; ciclomotori: € 2.065,83.
     Discorso diverso per quanto riguarda gli importi relativi al noleggio o al leasing operativo, in quanto devono essere ragguagliati al periodo di utilizzo nel caso di uso del veicolo per un importo inferiore ai 12 mesi. In questo caso il limite di deducibilità è il seguente: veicoli a motore: € 3.615,20; motocicli: € 774,69; ciclomotori: € 413,17.
     Si precisa che nella definizione di costo è compresa anche l’eventuale IVA indetraibile e per l’individuazione delle diverse componenti di voci di costo il legislatore si riferisce in modo generale a “spese e altri componenti negativi”, pertanto sono contemplati: quote di ammortamento; canoni di leasing; carburanti; lubrificanti; custodia; manutenzione e riparazioni; polizze assicurative; tasse di immatricolazione e circolazione; pedaggi.
     Un ultimo accenno, non meno importante, va speso per la normativa imputabile alla detrazione IVA. Infatti l’articolo 19 del Dpr 633/72 dispone che l’imposta relativa all’acquisto dei veicoli e dei relativi componenti e ricambi è ammessa, nella misura del 40%, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione. Diversa applicazione trova la norma per gli agenti e i rappresentanti, dove viene

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