fattura di importo superiore ai predetti euro 2.500. Lo stesso discorso vale per i finanziamenti, che i soci eseguono sulle società partecipate, in quanto i finanziamenti di importo superiore ai 2.500 euro non possono essere messi nelle Casse Sociali, ma devono obbligatoriamente essere versati sui conti correnti bancari. La legge in materia obbliga i professionisti e gli Istituti di Credito a segnalare le operazioni sospette, quindi quelle di importo superiore al predetto limite di euro 2.500, mentre la mancata comunicazione comporta l’applicazione di sanzioni penali a carico del professionista medesimo.
RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI: viene riaperta la possibilità di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 01/07/2011. È sempre necessario determinare il valore tramite perizia asseverata e pagare la prima rata dell’imposta sostitutiva entro il 30/06/2012.
STUDI DI SETTORE: L’Agenzia delle Entrate potrà procedere ad accertare il reddito del contribuente in forma induttiva, cioè sulla base di presunzioni semplici e sulla base di dati e documenti raccolti o venuti a sua conoscenza, senza quindi considerare i risultati di bilancio e delle scritture contabili, nel caso in cui venga rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti negli studi di settore oppure l’indicazione delle cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti.
BENI UTILIZZATI DAI SOCI: tale norma nasce al fine di contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni della società a soci e familiari. Diventano ora redditi diversi che devono essere dichiarati dai soci nella misura della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa ai soci od ai familiari dell’imprenditore. Una stretta, quindi, sulle società di comodo (quelle che detengono cespiti, ma non hanno ricavi o hanno ricavi troppo bassi), con un aumento della tassazione al 42% oltre alle penalizzazioni già previste dalla precedente normativa, in particolare la tassazione del “reddito minimo” e la perdita, anche totale, dell’eventuale credito IVA maturato.
REATI FISCALI: sono stati rafforzati i reati fiscali che hanno valenza penale in quanto è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni colui che inserisce elementi passivi fittizi nella dichiarazione, sino ad un importo di euro 154.937,07; è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni colui che emette fatture fittizie sino ad un importo di euro 154.937,07; la soglia di punibilità della dichiarazione fraudolenta attuata con altri artifizi è ora posizionata ad euro 30.000.
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