REGIME DEI MINIMI: NOVITÀ CON LA MANOVRA CORRETTIVA
di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario
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Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese, l’articolo 27 della manovra d’estate introduce un regime forfettario, in sostituzione di quello dei minimi e di quello dei forfettini, applicabile alle sole persone fisiche con durata quinquennale e con un’imposta sostitutiva del 5%.
L’intervento normativo è finalizzato non tanto all’introduzione di un nuovo regime, bensì alla sistemazione e concentrazione di quelli esistenti traslandoli in un unico regime applicabile nei confronti di coloro che intendono sviluppare nuove attività. L’aliquota del 5% è sicuramente “aggressiva” rispetto a quelle applicate in altri regimi, anche se l’applicazione è limitata a cinque anni nonostante l’esonero pressoché generalizzato di tutti gli adempimenti contabili e fiscali.
Con decorrenza 01/01/2012, i soggetti che vogliono usufruire del nuovo regime devono verificare anche la sussistenza delle condizioni e più precisamente: non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, nessuna attività d’impresa o professionale; l’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; nel caso in cui venga proseguita l’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio non sia superiore a € 30.000. La misura dell’imposta sostitutiva, che comprende Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed Irap, è prevista al 5% anziché il 20% per i contribuenti minimi e il 10% per il regime nuove iniziative produttive.
Per i soggetti che hanno aderito al regime dei minimi a decorrere dall’anno di entrata in vigore dello stesso (2008) occorrerà effettuare un promo screening di permanenza basato sull’epoca non tanto di accesso al regime quanto di avvio dell’attività: se è antecedente al 31/12/2007, questi soggetti sono automaticamente esclusi dal nuovo regime; se invece l’attività è stata avviata successivamente, si devono verificare sia i requisiti nel secondo comma dell’articolo 27 del Dl 98/2011, sia il computo del quinquennio utile.
Verificato il tutto si devono analizzare gli ulteriori requisiti previsti dal secondo comma sopra citato. Se non ci si trova in una delle suddette condizioni, gli attuali contribuenti minimi possono determinare il numero di periodi d’imposta per i quali possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 5%. Il nuovo regime prevede semplificazioni nell’ambito Iva, Irap, Studi di Settore e tenuta scritture contabili.
Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite e-mail: gabbiadini@siaconsul.it
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