PER IL PAREGGIO DI BILANCIO CE N'È UN PO' PER TUTTI
                                     di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     L’approvazione delle Leggi 106/2011 e 111/2001 e l’imminente conversione del D.L.138/2011 hanno comportato una serie di modifiche alle norme di carattere fiscale, tese essenzialmente a contrastare l’evasione fiscale, determinando anche un diverso approccio ai comportamenti ed alle scelte operative quotidiane. Vediamole nel dettaglio.
     ALIQUOTA IVA AL 21%: è la novità introdotta dalla Finanziaria, che più ha fatto indignare i cittadini e i commercianti. Con effetto dal 17 settembre 2011, è stata innalzata di un punto percentuale l’aliquota IVA ordinaria, che è passata dal 20 al 21 per cento, mentre sono rimaste invariate le altre aliquote, 4% e 10%, comprese nella tabella allegata al D.P.R. 633/72. Ai fini dell’applicabilità della nuova imposta occorre fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, nello specifico per la cessione dei beni mobili si considera l’atto della consegna o della spedizione dello stesso, per la cessione di beni immobili l’atto di stipulazione del rogito notarile, per le prestazioni di servizio il momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dal momento dell’avvenuta esecuzione della prestazione. Rimane invariata l’aliquota del 20%, invece, sulle operazioni per le quali siano stati pagati importi a titolo di acconto, ovvero sia stata emessa fattura, in quanto in tali casi l’operazione si considera effettuata indipendentemente dal verificarsi degli eventi sopra indicati.
     SPESOMETRO: il presente adempimento, che coinvolge in particolar modo i commercianti al minuto, obbliga la registrazione dei dati fiscali (Codice Fiscale) di coloro che acquistano per importi superiori ai 3.600 euro, pagando in contanti. L’obbligo non sussiste per tutti gli acquisti effettuati e pagati mediante l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. Tale adempimento comporta il vincolo annuale di comunicare all’Agenzia delle Entrate i nominativi di clienti e fornitori con i quali si sono intrattenuti rapporti (acquisti e vendite) per importi superiori ai 3.000 euro di imponibile.
     OPERAZIONI IN CONTANTI: a partire dal 13 agosto è stato vietato il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori ad euro 2.500, quindi, per tali trasferimenti è necessario ricorrere agli Istituti di Credito. Ciò significa che gli incassi da clienti o i pagamenti ai fornitori non possono essere eseguiti in contanti per importi superiori alla soglia indicata. La presunzione non si evince se si pongono in essere degli incassi o dei pagamenti frazionati di importo inferiore ai 2.500 euro in periodi diversi su di una singola

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