RITENUTA SULLE RENDITE FINANZIARIE: a partire dal 1 gennaio 2012, le distribuzioni di utili che le società attuano a favore dei soci che possiedono non più del 20% di quote sociali scontano l’aumento dell’imposta sostitutiva dall’attuale 12,50% al 20%. Quindi, anche il capital gain derivante dal guadagno per la cessione delle predette quote passa dall’attuale 12.50% al 20%. Le ritenute d’acconto sugli interessi attivi bancari, invece, scenderanno dall’attuale 27% al citato 20%. L’aumento non scatta per i titoli di Stato ed equiparati (buoni postali fruttiferi, obbligazioni degli enti locali, obbligazioni degli enti sovranazionali riconosciuti con trattati resi esecutivi in Italia), che restano al 12,50%, così come i proventi delle polizze vita.
     PRELIEVO DI SOLIDARIETÀ: toccherà solo i contribuenti con redditi superiori ai 300mila euro (si stima siano circa 34mila soggetti) e consiste in un prelievo del 3% sulla parte di reddito eccedente la soglia sopracitata (il reddito di riferimento è quello complessivo, senza la prima casa). Per statali e pensioni d’oro, il contributo scatta invece oltre i 90mila euro, con un’aliquota del 5%, che diventa del 10% per redditi superiori ai 150mila euro.
     CONDONO 2002: non si tratta di un nuovo condono fiscale, ma della ricerca delle somme non pagate relative al condono precedente. Caccia grossa, quindi, ai contribuenti che hanno aderito al condono del 2002, pagando però solo la prima rata. Chi non pagherà quanto dovuto entro il 31 dicembre 2011, oltre alle somme non versate ed agli interessi, rischia una sanzione del 50%.
     NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI: il Governo ha deciso di riformare e concentrare i regimi forfettari in funzione di determinati obiettivi, nello specifico “per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese”. A partire dall’anno di imposta 2012, ci saranno quindi le seguenti novità: l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5% (prima era del 20% n.d.r.); il regime si applica per 5 anni, cioè al periodo di inizio attività e per i quattro anni successivi; il regime si applica esclusivamente alle persone fisiche che - a) intraprendono un attività d’impresa, arte o professione - b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31/12/2007. Inoltre, con la legge 111 del 15 luglio 2011, è stata leggermente modificata l’accessibilità al regime da parte dei giovani, rendendo il regime applicabile anche oltre il quarto anno d’inizio, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età.

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