ospedali, classe II per gli immobili residenziali e via dicendo con rumorosità crescente fino alla classe VI, quella esclusivamente industriale. Ogni classe ha un limite di immissione al giorno (dai 50 dBA della classe I fino ai 70 dBA della classe VI), mentre di notte tutti i valori vengono ricondotti a 10 dBA e sono proprio questi valori che tutelano i cittadini dal rumore molesto; paradossalmente, proprio il succitato Dpcm vieta di applicare tali limiti a rumori prodotti da attività non lavorative, più esattamente “di attività che non siano produttive, commerciali o professionali”, lasciando così il residente vulnerabile in tutti quei casi dove il rumore derivante da attività domestiche, sportive o condominiali è necessario far ricorso agli avvocati e al competente tribunale, con i relativi costi (il ricorso tramite Comune e i tecnici dell’ARPA, invece, è gratuito).
     In attesa di vedere come saranno i parametri per la nuova certificazione acustica degli edifici e come verranno applicati alle nuove abitazioni, oltre a sapere se diventerà obbligatorio anche per la vendita di immobili già esistenti, per chi desiderasse approfondire ulteriormente l’argomento “inquinamento acustico” di seguito forniamo l’indicazione delle principali normative attualmente in vigore:
     L.447/1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico
     DPCM 5/12/1997 – Determinazione dei requisiti acustici
     DMA 29/11/2000 – Criteria per la predisposizione dei paini di contenimento e abbattimento del rumore
     DPR 30/03/2004 – Contenimento dell’inquinamento acustico da traffico veicolare
     DPCM 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
     L. 88 del 7/7/2009 – Legge comunitaria 2008
     L. 96 del 4/6/2010 – Legge comunitaria 2009

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