Le banche, la Poste italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, sono coinvolti ed obbligati a rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.
Dal combinato disposto delle sopra illustrate norme deriva che gli operatori finanziari, d’ora in poi, trasmetteranno al Fisco i dati di tutte le operazioni finanziarie compiute dai contribuenti, archiviati in una apposita sezione. Ciò costituisce un passo ulteriore rispetto a quanto precedentemente previsto per l’espletamento delle indagini finanziarie: al momento, l’Amministrazione finanziaria disponeva soltanto dell’archivio dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con gli operatori; a tale archivio, gli ispettori del Fisco accedevano per formulare le richieste telematiche agli operatori finanziari per l’inoltro delle movimentazioni dei rapporti, al fine di porre in essere l’attività accertativa.
In sostanza, si aggiunge un altro tassello al puzzle che, al suo termine, dovrebbe mostrare il progetto completo per la lotta all’evasione fiscale. In base a quanto previsto dal successivo comma 4, infatti, queste informazioni verranno utilizzate, oltre che per quanto previsto all’art. 7, comma 11, del DPR 605/1973, ovvero per le indagini finanziarie e le procedure di riscossione, anche per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
La disponibilità dei dettagli dalle movimentazioni finanziarie di tutti i contribuenti italiani consentirà di automatizzare l’individuazione dei soggetti da sottoporre prioritariamente ad accertamento, attesa l’esistenza di eventuali anomalie emergenti dalle movimentazioni finanziarie considerate. A seconda del punto di vista, questa misura può essere vista come particolarmente invasiva della privacy dei contribuenti quanto, sembrerebbe, incisiva ai fini dei futuri controlli.
In conclusione, il comma 3 del suddetto articolo 11, rimanda ad un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, saranno stabilite le modalità delle predette nuove comunicazioni all’Anagrafe tributaria, estendendo l’obbligo anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali.