ASSOCIAZIONI: ITER PER LA COSTITUZIONE
                                             di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     Viste le numerose richieste ricevute relative alla costituzione di Associazioni, questo mese ne approfondiremo il tema. Le Associazioni trovano la loro disciplina legislativa in pochi e brevi articoli del Codice Civile ed il tema del riconoscimento degli Enti Associativi e delle Fondazioni è stato recentemente riformato con il DPR 361/00.
     Gli elementi essenziali di un' Associazione sono le persone, lo scopo e, in taluni casi, il patrimonio.
     Negli Enti Associativi l'elemento fondamentale è costituito dalle persone; cioè la collettività di individui che, associandosi, definisce uno scopo comune ideale sulla base del quale si viene a costituire l'Ente associativo. A conferma della natura essenziale di questi due elementi si ricorda che sia il completo venir meno dell'elemento personale sia il raggiungimento dello scopo determinano l'estinzione dell'Associazione.
     Nelle Associazioni il patrimonio, pur essendo fondamentale, non sempre è essenziale, tanto che esistono Associazioni non riconosciute che, per legge, possono tranquillamente esserne prive.
     Ad un analisi quantitativa, sono certamente le Associazioni non riconosciute le più presenti nella nostra Società civile e, non è un caso, che gli stessi partiti politici ed i sindacati si siano costituiti con questa forma giuridica. La principale fonte giuridica che regola la vita di un'Associazione è lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Ente. La fonte principale è perciò un atto tra privati che ha natura di contratto e si tratta un accordo con il quale le parti esprimono la volontà di realizzare un interesse comune a tutti coloro che partecipano all'associazione. Il contratto rappresenta un ulteriore elemento che sancisce il vincolo giuridico che lega i soggetti e fa si che l'Associazione possa essere intesa come una formazione sociale, organizzata in forma stabile e collettiva. Il contratto di Associazione è perciò il riferimento principale, e in certi casi esclusivo, per determinare diritti e doveri degli Associati.
     Esistono due tipi si Associazioni: le Associazioni riconosciute e quelle non riconosciute. Le Associazioni riconosciute trovano la loro disciplina generale negli articoli che vanno dal n. 14 al n. 35 del Codice Civile e, non a caso, la loro disciplina risulta la medesima di quella delle Fondazioni.
     Queste Associazioni ottengono, con il riconoscimento, la possibilità di agire in proprio e di acquisire autonomia patrimoniale; cioè, nel caso in cui l'Associazione abbia contratto obbligazioni patrimoniali, la stessa risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Situazione diversa si configura invece per le Associazioni non riconosciute che rispondono delle obbligazioni sia con il

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