proprio patrimonio, sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell'Associazione. È chiaro, quindi, come l'effetto proprio del riconoscimento renda matrimonialmente autonomo l'Ente associativo per il fatto di limitare i propri obblighi al solo patrimonio dell'Associazione, pur avendo come elemento fondamentale una pluralità di persone, distinguendosi dagli Enti non riconosciuti in cui invece la stessa pluralità di persone risponde in termini patrimoniali personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.
     Su richiesta degli Enti, le Associazioni che dispongono di un patrimonio minimo oggi quantificato, con una nota del Ministero dell'Interno in € 51.645,00, possono essere riconosciute da parte dello Stato o delle Regioni, secondo il territorio in cui operano, con un Decreto di iscrizione all'Albo degli Enti fondativi ed associativi dotati di personalità giuridica, così come recentemente disposto dal DPR 361/00. Tale quantificazione è relativa, in quanto da un lato certe Regioni, come la Lombardia con il DGR n°13822 3 del 17 ottobre 1991, hanno richiesto una disponibilità patrimoniale di soli € 25.822,84 per le Organizzazioni di Volontariato, dall'altro la norma di legge (DPR 361/00) evidenzia la necessità che il patrimonio sia compatibile con l'obiettivo prefissato senza dare una esatta quantificazione per legge, riservandosi pertanto l'Autorità Pubblica una verifica di congruità tra scopo e dotazione patrimoniale.
     L'atto con il quale si costituisce un'Associazione rientra nella tipologia dei contratti, quindi è regolato dalla disciplina contrattuale prevista dagli artt. 1321 e ss. del Codice Civile. Non è necessaria alcuna forma solenne per l'atto costitutivo. Si deve però ricordare che, per quanto riguarda le Associazioni che intendano chiedere il riconoscimento giuridico, le disposizioni attuative del codice civile richiedono per le stesse l'adozione dell'atto costitutivo e dello Statuto per Atto Pubblico, cioè alla presenza di un Notaio rogante. Per inciso è opportuno ricordare la differenza che sussiste tra l'atto costitutivo e lo Statuto di un'Associazione: il primo costituisce la manifestazione della volontà congiunta di più persone di voler costituire un'Associazione per un comune fine ideale, mentre con il secondo termine si intendono invece le vere e proprie regole di funzionamento dell'Ente Associativo.
     Di seguito si riportano, al fine della corretta realizzazione di uno Statuto associativo, la serie completa degli elementi strutturali necessari al fine di redigere l'atto.
Per quanto riguarda l'atto costitutivo è necessaria l'indicazione:
     . del tempo e del luogo in cui è redatto l'atto e formalmente
                                                                          si costituisce l'Associazione;
     . dei soci fondatori;
     . della denominazione dell'Associazione;
     . dei primi componenti degli organi associativi.

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