I soci
Il Socio è formalmente colui che aderisce al contratto di Associazione.
L'Atto costitutivo o lo statuto di qualsiasi Associazione deve inderogabilmente, a norma dell'art. 16 6 C.C., indicare le condizioni per l'ammissione degli associati. La possibilità di associarsi deve essere garantita a coloro i quali possiedono i requisiti richiesti dallo Statuto e ne facciano apposita richiesta di Associazione. È inammissibile un contratto associativo aperto che determini la possibilità di associarsi a chiunque unicamente sottoponendolo al mero arbitrio degli Amministratori, quanto un contratto associativo che vieti nuove adesioni. Quindi l'organo Amministrativo dell'Associazione, l'organo che è tenuto ad applicare la clausola statutaria interna che definisce i criteri per essere nuovi soci, dovrà obbligatoriamente accogliere o rigettare la domanda con obbligo di motivazione. Sarebbe nulla qualunque clausola statutaria che prevedesse il contrario.
I diritti e gli obblighi degli associati trovano la propria fonte nel contratto di associazione.
L'appartenenza all'Associazione è determinata, quindi, da un lato da una comunità di scopi e dall'altro, essendo il contratto associativo necessariamente aperto, da una comunanza di situazioni soggettive: i criteri di ammissibilità. È da ricordare infine come il Socio abbia sempre facoltà di recedere in qualsiasi momento dal vincolo associativo.
Gli Organi di un Ente Associativo
Per Organo di un'Associazione si intende quello che, nelle persone giuridiche, garantisce la possibilità di individuare momenti rappresentativi della vita dell'Ente. Gli organi necessari dell'Associazione sono: l'Assemblea e gli Amministratori. Esistono poi organi eventuali, che in taluni contesti risultano obbligatori, quali il Revisore dei Conti o il relativo Collegio, il Segretario, il Collegio dei probiviri.
L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo composto dall'insieme di tutti i soci, perciò tutti gli associati hanno il diritto di parteciparvi.
Gli amministratori dell'Associazione hanno il potere-dovere di convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. È solitamente lo Statuto che provvede a definire le modalità che riguardano la convocazione.
L'Assemblea ha una competenza propria e non affidabile ad altri organi per alcune materie come le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, la nomina e la revoca degli Amministratori, l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

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