RIFORMA BIAGI: ADDIO CO.CO.CO. di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO) sono lievitati vertiginosamente negli ultimi 5 o 6 anni. portando il numero dei lavoratori assicurati in questa gestione a circa 2.400.000. Il nuovo provvedimento legislativo cerca di ricondurre gli attuali co.co.co al lavoro subordinato o lavoro a progetto. Quest’ultima forma dovrà essere caratterizzata da una data di inizio e da un termine del rapporto, escludendo pertanto il tempo indeterminato della durata del contratto di collaborazione. Sono riconducibili a questa tipologia contrattuale le collaborazioni in base alle quali il soggetto assume, senza obbligo di vincolo di subordinazione differentemente del lavoro dipendente, l’incarico di eseguire un progetto di lavoro o una fase di esso, gestendo utonomamente il proprio compito in funzione dell’obbiettivo da raggiungere. È chiaro il duplice intento del legislatore: da un lato ridurre l’elusione contributiva; dall’altro estendere determinate garanzie al lavoratore.
L’attuazione del nuovo provvedimento sta creando notevoli problematiche per quanto riguarda la gestione dei vecchi contratti di collaborazione, i quali dovranno essere trasformati in:
- contratto a progetto;
- contratto di lavoro subordinato;
- rapporto di lavoro autonomo ( apertura partita iva);
- "rischio" di lavoro nero.
Per quanto riguarda la prima soluzione, le prestazioni dovranno riguardare uno o più progetti di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti dal collaboratore in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione. La prestazione lavorativa dovrà necessariamente esaurirsi entro un lasso di tempo concordato. Non rientrano in questa tipologia le prestazioni lavorative generiche o a basso contenuto professionale e quelle caratterizzate da una durata non circoscritta ad un definito lasso temporale.
Sono escluse altresì:
- le prestazioni occasionali che non dovranno superare complessivamente i 30 giorni nel corso dell'anno solare nei confronti dello stesso committente non superando inoltre la somma di € 5.000,00 di compenso lordo annuo;
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