- le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi;
- gli amministratori e i sindaci;
- i pensionati
     Il contratto a progetto, inoltre, per avere validità, deve essere scritto e firmato dal committente e dal lavoratore, nonché contenere l’indicazione della durata della prestazione, il progetto individuato, il compenso e i criteri per la sua determinazione, non meno le modalità di pagamento ed eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore. La remunerazione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
     Per la definizione dell’equo compenso, è auspicabile una modalità che consenta libertà di trattativa tra le parti, con riferimento al risultato da raggiungere, come avviene ogni qualvolta ci si rivolge ad un professionista.
     Il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti, salvo diverso accordo fra le parti. Inoltre, ha l’obbligo della riservatezza e non può diffondere notizie relative ai programmi ed all’organizzazione dell’attività dei committenti.
     La nuova disciplina, a differenza dei precedenti contratti, stabilisce diritti e tutele in favore dei lavoratori. Difatti, la gravidanza, la malattia o l’infortunio, non comportano la risoluzione del contratto, ma la sospensione senza erogazione del corrispettivo. Codesti contratti a progetto si estinguono dunque quando si porta a compimento il progetto stabilito, oppure anticipatamente per giusta causa, in relazione alle causali o modalità inserite nei contatti individuali. Per quanto riguarda la contribuzione INPS, non si registrano differenze rispetto ai precedenti contratti: rimangono il 10% ed il 14%.
     I contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo continueranno ad esistere fino alla loro scadenza ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di attuazione della normativa nuova. Detta proroga non esclude la possibilità di controlli da parte degli organi di vigilanza.
     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite la mia e-mail:       gabbiadini@tim.it

      pagina 02 di 02
 
 
 
 
 
Infobergamo® - www.infobergamo.it è un prodotto H.S.E. - Leggi la nostra CDD - Validazione XHTML - CSS
Autorizzazione Tribunale di Milano n.256 del 13 aprile 2004. Vietata la riproduzione e la riproposizione non autorizzate di testi ed immagini.
Provvedimenti, Decreto, Legge, Bergamo, Riforma, Biagi, CoCoCo, Collaboratore, Coordinato, Cooperativo