Per poter usufruire delle agevolazione è necessario espletare semplici adempimenti quali: comunicare l'inizio lavori all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - e alla Asl competente; predisporre una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri o da un tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori.
     I lavori inoltre dovranno essere saldati tramite ed esclusivamente bonifico bancario. È indispensabile infine conservare la documentazione inerente gli interventi in quanto l'Amministrazione Finanziaria può richiedere pezze giustificative per il beneficio fruito ed eventualmente recuperarlo se vi sono delle irregolarità quali:
- mancanza della documentazione originale;
- comunicazione al Centro di Servizio o all'Asl non preventivamente trasmessa;
- comunicazioni irregolari contenenti dati catastali errati o prive delle abilitazioni amministrative richieste;
- mancanza delle fotocopie comprovanti i versamenti Ici dall'anno 1997 se dovuti;
- mancanza del bonifico bancario comprovante l'avvenuto pagamento della spesa ammessa al beneficio o bonifico effettuato da altra persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- opere edilizie eseguite difformemente da quelle comunicate;
- violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative agli obblighi contributivi.
     Per quanto riguarda l'applicazione della nuova norma per il periodo che va dal 1 gennaio 2004 fino alla sua entrata in vigore, vi sono tre problemi di retroattività:
- la nuova aliquota di detrazione dal 41% al 36%;
- il nuovo tetto massimo che torna a € 48.000,00;
- la reintroduzione della riduzione Iva al 10%.
La norma infatti, parla di spese sostenute e di fatture emesse dal 1 gennaio 2004, abrogando la normativa precedente che aveva fissato l'aliquota al 41%, il limite a € 60.000,00 e l'Iva non confermata al 10%.
     Per quanto riguarda l'applicazione Iva del 20%, il contribuente potrebbe chiedere all'impresa di emettere una nota di variazione a favore del committente per recuperare il maggior onere sborsato. Chi abbia fatto invece affidamento sul 41% e sui € 60.000, trovandosi in difficoltà per aver speso oltre i limiti attualmente consentiti, in questi due mesi, potrebbe far valere, in sede di contenzioso, la palese violazione dello statuto dei contribuenti che interdisce la retroattività delle norme sfavorevoli.
     Resta prorogata l'Iva agevolata al 10% per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria fino al 31 dicembre 2005.
     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite la mia e-mail:      gabbiadini@tim.it

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