IL NUOVO DIRITTO DI RECESSO NELLA S.R.L.
                                             di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     Una delle più rilevanti novità introdotta dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n° 6 del 2003, sta nel fatto che alla più ampia autonomia nelle scelte dei soci per quanto riguarda i conferimenti, i diritti derivanti dalla partecipazione e le modalità dell'amministrazione sono stati posti i contrappesi dell'ampliamento del diritto di recesso del socio, che comporta il rimborso della sua quota e la relativa riduzione del capitale sociale, nonché del rafforzamento del suo potere di controllo sull'amministrazione della società.
     Nel sistema previgente, il diritto di recesso del socio era previsto sono in casi tassativi, individuati nel cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, mentre era considerato nullo ogni patto che escludesse o rendesse più gravoso l'esercizio di tale diritto. Con la riforma, la situazione cambia radicalmente: si ampliano i casi di recesso ex lege, il recesso diventa materia disponibile all'autonomia statutaria, aumentano le garanzie per il receduto e le procedure per la fase di liquidazione si fanno più certe.
     Il nuovo articolo 2.473 del codice civile dispone che il socio non consenziente matura la facoltà di recesso quando i soci adottino una delle seguenti decisioni:
•  cambiamento dell'oggetto sociale;
•  cambiamento del tipo di società;
•  fusione o scissione;
•  revoca dello stato di liquidazione;
•  trasferimento della sede sociale all'estero;
•  eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
•  compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato dall'atto costitutivo.
     L'articolo 2.469 dispone che qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali o, ancor più, ponga limiti e condizioni, nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso. In tale caso l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

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