L'articolo 2.473 dispone che nel caso di società contratta a tempo indeterminato, il diritto di recesso compete sempre e deve essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni. L'atto costitutivo può comunque stabilire un termine maggiore ma non superiore ad un anno.
Per ciò che concerne la valutazione delle partecipazioni del socio recedente, la normativa dispone che la quota va proporzionalmente rapportata al valore del patrimonio e solo in caso di disaccordo la determinazione deve essere compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Anche per le modalità di valutazione della quota del socio receduto l'atto costitutivo può disporre diversamente.
La procedura di liquidazione della quota risulta così articolata:
in primo luogo gli amministratori devono offrire agli altri soci, proporzionalmente alla partecipazione nella società, la quota del socio receduto;
in secondo luogo e sempre che lo statuto non disponga diversamente, la quota deve essere offerta ai terzi;
se nemmeno quest'ultima soluzione è attuabile, la società deve procedere alla liquidazione del recedente mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e poi con la riduzione del capitale sociale;
in ultimo luogo, qualora il capitale sociale non abbia sufficiente capienza, la società deve essere posta in liquidazione.
Il diritto di recesso è divenuto una delle migliori espressioni dello spirito della riforma, tesa a contemperare gli interessi personali dei soci con il carattere capitalistico della società.
Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite la mia e-mail: gabbiadini@tim.it
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