PRECISAZIONI SULLA GARANZIA LEGATA ALL'ACQUISTO DEI BENI
                                 di Gaetano Marco Parisi

     Recentemente, ho notato diversi esercizi commerciali esporre, in bella vista accanto al registratore di cassa, cartellini segnalanti alla clientela la recente disposizione legislativa che ha dichiarato non più obbligatoria l'emissione dello scontrino fiscale. Qualcuno ha anche dimostrato un eccesso di zelo: in un negozio ho visto un biglietto avvisare che "come richiesto dalla nuova legge, non si rilascia più lo scontrino", come se l'emissione del documento fiscale fosse divenuta una figura di reato!
     In ogni caso, al di là delle perifrasi più o meno comiche, la modifica legislativa è effettivamente intervenuta ed è stato certamente corretto informare i consumatori. Mi avrebbe però fatto piacere rilevare altrettanta sollecitudine, due anni fa, nell'esporre un altro cartellino con il seguente avviso: "Ricordiamo ai gentili clienti che, in base alle recenti disposizioni legislative, lo scontrino fiscale va conservato per ventisei mesi". Sono certo di non essere l'unico a non aver mai notato una simile avvertenza. Sono altrettanto sicuro che, se si facesse un sondaggio, chiedendo per quanto tempo va conservato il documento fiscale, la maggior parte degli intervistati risponderebbe "otto giorni", alcuni propenderebbero per un diplomatico "dipende", ma solo un'esigua minoranza risponderebbe "ventisei mesi". Vediamo dunque da dove scaturisce questo bizzarro termine di tempo.
     All'inizio di marzo 2002, a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 57 del 08/03/02, Suppl. Ord. n. 40) entrava in vigore, piuttosto in sordina, il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 24, attuativo della direttiva comunitaria 1999/44/CE, contenente un ampliamento della tutela del consumatore. Va precisato che tali nuove norme si applicano solo a favore del "consumatore", di colui cioè che acquista per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Per gli altri, rimangono in vigore le disposizioni precedenti, più restrittive.
     Veniamo ai punti salienti della nuova normativa:
1) Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi "difetto di conformità" esistente al momento della consegna del bene. Tale concetto è più ampio di quello precedente di "malfunzionamento", in quanto copre non solo i difetti veri e propri, ma anche la mancanza di certe qualità, prospettate in certe descrizioni un po' troppo disinvolte delle qualità del prodotto.

      pagina 01 di 02
 
 
 
 
 
   
 
Infobergamo® - www.infobergamo.it è un prodotto H.S.E. - Leggi la nostra CDD - Validazione XHTML - CSS
Autorizzazione Tribunale di Milano n.256 del 13 aprile 2004. Vietata la riproduzione e la riproposizione non autorizzate di testi ed immagini.
Decreto, Legislativo, 24, Garanzia, Beni, Difetto, Conformità, Commerciante, Obbligo, Riparazione, Sostituzione, Rimborso, Bene