2) Viene ampliato il ventaglio dei rimedi a disposizione del consumatore: riparazione o sostituzione del prodotto, in entrambi i casi senza spese, riduzione del prezzo (inteso come rimborso di una parte di quanto versato o come sconto sulla parte che rimane da pagare), risoluzione del contratto (cioè restituzione del bene non conforme e rifusione integrale del prezzo).
3) Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del bene ed il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta per denunciare il problema. Ecco da dove nasce il termine di ventisei mesi. Nella vendita di beni di un certo valore, per la verità, il venditore avvisa sempre dell'esistenza di una garanzia di due anni, ma nessuno, quantomeno nella mia esperienza personale, mi ha mai detto che esistono ulteriori due mesi per esercitare i miei diritti. Quando poi il bene ha un prezzo limitato, il discorso sui difetti che dovessero manifestarsi in futuro diventa estremamente sintetico se non del tutto assente.
È opportuno un'ultima precisazione sulla dimostrazione dei difetti. È infatti evidente che la garanzia può coprire i vizi intrinseci del prodotto e non quelli derivati da un suo uso scorretto; dunque è necessaria la prova che il problema fosse già esistente al momento della consegna del bene, manifestandosi solo in seguito. La legge stabilisce che i difetti di conformità manifestatisi nei primi sei mesi si presumono preesistenti, dunque spetta al venditore dimostrare il contrario, mentre, nel periodo successivo, l'onere della prova incombe al consumatore. Anche con riferimento a tale termine semestrale vale la regola dei sessanta giorni ulteriori per la denuncia al venditore.
Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione.
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