I contratti con gli operatori telefonici costituiscono uno dei settori nei quali l'utente trova più difficile ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni. Non solo i regolamenti contrattuali espongono procedure di non facile comprensione, ma, spesso, chi cerca di affrontare i primi passi di soluzione del contenzioso si trova davanti un autentico "muro di gomma", che lo induce a desistere dall'intraprendere i passi successivi e più complessi.
Molte volte ci siamo trovati, io stesso, di fronte a piccoli o grandi inadempimenti degli operatori: disservizi non risolti nei tempi promessi, omissioni nell'inserimento negli elenchi, erronea fatturazione di importi non dovuti, ma i contratti sono abbastanza chiari nel disciplinare le conseguenze di questi eventi: gli importi in eccesso vanno rimborsati, i ritardi nelle riparazioni e l'omissione negli elenchi vengono compensati con detrazioni sulle bollette successive di cifre variabili, di solito rapportate ai canoni di abbonamento o ai consumi mensili.
Come ottenere questi risarcimenti? Il primo passo è il contatto telefonico con i vari numeri verdi ove, un più o meno cortese e anonimo operatore che dovrebbe comunicare sempre il nome, cognome ed un codice identificativo, risponderà che la richiesta è stata trasmessa ed inviterà l'utente, in caso di mancato riscontro (caso certo), a richiamare dopo una ventina di giorni, sperando di non sentirsi dare identica risposta. Caso a parte se chiamiamo per importi addebitatici in eccesso: l'operatore ci inviterà a presentare l'inutile reclamo, precisando che dobbiamo iniziare a pagare comunque, altrimenti ci tagliano i fili.
Il passo successivo, "ove il problema non sia stato risolto in maniera soddisfacente mediante comunicazione telefonica," ovvero quasi sempre, consiste nell'inviare una raccomandata, cui l'azienda si impegna a rispondere per scritto entro trenta giorni. Non conosco una sola persona che abbia ricevuto risposta. A questo punto, i più puntigliosi iniziano ad accarezzare l'idea dell'azione legale. Ma qui spunta un'altra clausola: impossibile adire la via giudiziaria, se non si è prima esperito il tentativo di conciliazione.
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