IL RISARCIMENTO DELLA VACANZA ROVINATA
                                 di Gaetano Marco Parisi

     Tornando dalle ferie, può purtroppo capitarci di essere assai scontenti di come si è svolta la nostra vacanza: il favoloso albergo promessoci era una bettola, la splendida piscina poco più di una vasca da bagno, il paese più vicino era sì a pochi minuti, ma di macchina (e noi eravamo arrivati in treno), non c'era un'anima che parlasse la nostra lingua. A volte le differenze tra quanto ci era stato prospettato e ciò che abbiamo trovato sono palesi, come quando le foto del catalogo d'agenzia sono completamente diverse dallo stato dei luoghi.
     Una persona che conosco ha prenotato in Egitto una camera in un albergo situato "direttamente sulla spiaggia", per scoprire all'arrivo che la spiaggia in questione era lunga ventotto chilometri. Queste situazioni possono certamente compromettere il godimento del nostro agognato periodo di riposo.
     Pacifica da anni la possibilità di ottenere dal tour operator il rimborso totale o parziale per inadempimento contrattuale, si sta recentemente prendendo in considerazione il risarcimento del danno non patrimoniale, derivato dalla cosiddetta "vacanza rovinata". Tale lesione, di carattere morale, non ha finora trovato adeguato riconoscimento nel nostro ordinamento, che prevede l'ammissibilità del danno non patrimoniale solo ove questo derivi dalla violazione di norme penali e non, dunque, in ipotesi di semplice, per quanto grave, inadempimento contrattuale. Le poche pronunce che hanno riconosciuto un risarcimento per la vacanza rovinata hanno infatti dovuto far riferimento, con un'elasticità invero eccessiva, alla categoria del danno biologico. Recentemente, però, si è verificato un importante cambiamento. La Corte di Giustizia Europea, con sentenza 12 marzo 2002, ha riconosciuto la risarcibilità dei danni diversi da quelli patrimoniali e corporali, tra cui il danno morale. Si trattava del caso di una famiglia austriaca, la quale si era vista costretta a passare la vacanza assistendo la figlia, ammalatasi di salmonella a causa di cibo avariato in un villaggio turistico in Turchia. La Corte ha rilevato che la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio prevede la risarcibilità dei "danni alla persona", dei "danni materiali" e di "ogni altro danno" e ha ritenuto che in quest'ultima categoria rientri il danno morale. Essendo stata tale Convenzione ratificata e resa esecutiva in Italia, la sentenza Corte di Giustizia Europea ha fornito un supporto giuridico per poter giungere a ottenere tutela anche nel nostro Paese, ove i Tribunali stanno iniziando a emettere le prime pronunce favorevoli ad essa ispirate.

      pagina 01 di 02
 
 
 
 
 
   
 
Infobergamo® - www.infobergamo.it è un prodotto H.S.E. - Leggi la nostra CDD - Validazione XHTML - CSS
Autorizzazione Tribunale di Milano n.256 del 13 aprile 2004. Vietata la riproduzione e la riproposizione non autorizzate di testi ed immagini.
Editoriale, Bergamo, Mensile, Avvocato, Legale, Legalità, Difesa, Parisi, Gaetano, Marco, Vacanza, Rovinata, Risarcimento