Venendo alla tutela in concreto, va premesso che il turista insoddisfatto deve cercare di documentare meglio possibile i disservizi sofferti, i quali dovrebbero essere contestati immediatamente sul luogo, anche per consentire all'organizzatore di porvi rimedio: non bisogna infatti partire dal presupposto della malafede, tenendo conto che un imprevisto può colpire anche la migliore organizzazione. Rientrati a casa, sarebbe buona norma sporgere un reclamo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro dieci giorni. Il mancato adempimento di questi due incombenti non pregiudica comunque il ricorso in sede giudiziale, ma rende più difficile la dimostrazione del danno. Da non dimenticare infine che l'azione contro il tour operator deve essere esercitata, pena la prescrizione, entro un anno dalla data del ritorno. Il termine è però di tre anni se la vertenza riguarda un danno alla persona.
     Vi auguro che per quest'anno non dobbiate rivolgervi ad un legale dopo l'estate, segno che avete trascorso una splendida vacanza.
     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione.

 

      pagina 02 di 02
 
 
 
 
 
   
 
Infobergamo® - www.infobergamo.it è un prodotto H.S.E. - Leggi la nostra CDD - Validazione XHTML - CSS
Autorizzazione Tribunale di Milano n.256 del 13 aprile 2004. Vietata la riproduzione e la riproposizione non autorizzate di testi ed immagini.
Editoriale, Bergamo, Mensile, Avvocato, Legale, Legalità, Difesa, Parisi, Gaetano, Marco, Vacanza, Rovinata, Risarcimento