L'ITER COSTITUTIVO DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
                                             di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     Questo mese tratteremo l'argomento relativo alla costituzione di una società a responsabilità limitata, forma societaria adatta ad imprese di dimensioni medio/piccole. Per la costituzione di una S.r.l., che deve avere un capitale sociale minimo pari a € 10.000,00, è necessaria la forma dell'atto pubblico. Occorre pertanto fissare un appuntamento da un notaio e, in caso di conferimento in denaro, effettuare il versamento su un c/c vincolato pari al 25% di detto importo, presentando la ricevuta dell'operazione al notaio stesso. Una novità introdotta dalla legge 6/2003 riguarda la possibilità di sostituire al versamento del 25% del capitale la stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. In tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro. Una volta redatto, statuto e atto costitutivo devono essere depositati a cura del notaio che li ha redatti presso l'ufficio del registro delle imprese ove a sede la società entro 20 giorni, con il pagamento dell'imposta di registro variabile a seconda del conferimento. Per effettuare questa operazione è necessario procedere preventivamente alla richiesta della partita Iva della società neo costituita. Si deve pertanto versare, tramite bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate, la tassa di concessione governativa pari a € 309,87, compilare e presentare la modulistica predisposta dal ministero per l'attribuzione della partita Iva, unitamente all'attestato rilasciato dal notaio a uno degli sportelli dell'ufficio imposte.
     Come detto, una volta attribuita la partita IVA il notaio può procedere all'iscrizione della nuova società all'ufficio del registro delle imprese ove ha sede la società. Mentre in precedenza era il notaio stesso a provvedere all'anticipazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, oggi invece è cura dell'amministratore provvedere al pagamento di tale onere tramite modello F24 entro 30 giorni dalla data di costituzione. Sempre entro il termine perentorio di 30 giorni e a cura dell'organo amministrativo, bisogna procedere, secondo l'art. 2478 del codice civile, alla vidimazione dei libri sociali che sono i seguenti:
- libro soci;
- libro delle decisioni di soci;
- libro delle decisioni degli amministratori (ove previsto il consiglio di amministrazione);
- libro delle decisioni del collegio sindacale (ove previsto).

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