DECALOGO DELLA GARANZIA SUI BENI
                                             di Cristina Mascheroni

     Con il DL n.24 del 02 febbraio 2002, che richiama la direttiva CEE 1999/44/CE, sono stati apportati dei cambiamenti alla garanzia che tutela i beni mobili acquistati dai privati. Innanzitutto, la garanzia è stata estesa da uno a due anni (a partire dalla data dell'acquisto del bene), la dimostrazione che l'eventuale malfunzionamento o guasto del bene acquistato non dipende da difetti di fabbricazione spetta al venditore e non all'acquirente (sempre ché il difetto si manifesti entro 6 mesi dalla data dell'acquisto) e, da ultimo, ma non meno importante, è stata identificata chiaramente la persona alla quale rivolgersi in caso di contestazione: il venditore.
     Purtroppo però tutte queste novità che tutelano meglio il consumatore non sono state oggetto di diffusione in Italia, al punto che il Ministero delle Attività Produttive è stato costretto a distribuire migliaia di depliant pubblicizzanti la nuova garanzia e ad inviare circolare esplicativa agli organi predisposti per la tutela dei consumatori ed ai commercianti, facendo maggior chiarezza su quei punti che possono ancora dare adito a dubbie interpretazioni. Nel dettaglio, è stato specificato:
•  a cosa si applica la normativa;
•  a chi si applica;
•  la conformità del contratto;
•  la durata della garanzia e l'onere della prova;
•  il ripristino del bene.
Vediamoli di seguito.
     A cosa si applica la normativa.
La nuova garanzia si applica esclusivamente ai beni di consumo: per tali si intendono tutti i beni mobili (compresi quelli da assemblare) anche usati. Sono esclusi dalla garanzia i beni immobili, i beni oggetto di vendita forzata (aste giudiziarie) le forniture di acqua, gas, energia elettrica. La garanzia si applica al contratto di compravendita di un bene mobile, incluso l'installazione e la messa in uso del bene (quando previsto dal contratto) che viene effettuata direttamente dal venditore o sotto la sua diretta responsabilità. Particolare questo molto importante. Per esempio, se acquistiamo il pacchetto Sky, il decoder ci viene dato in comodato d'uso e viene installato da un tecnico autorizzato della Società. In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, dovuto a difetto di fabbricazione o a mala installazione, non potremo avvalerci delle condizioni previste dalla nuova garanzia, in quanto il bene non è stato da noi acquistato. Non saremo totalmente privi di diritti di rivalsa nei confronti del venditore, ma dovremo appellarci alle altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in vigore (la garanzia precedente versione). Viceversa, sempre per rimanere in tema di canali

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