satellitari, in caso di cablaggio con fibra ottica della nostra abitazione, l'azienda che ci fornirà il contratto di fornitura di banda è la stessa che ci venderà l'hub e ce lo installerà: in caso di guasto o malfunzionamento potremo fare appello alla nuova garanzia, in quanto il bene oggetto della garanzia è stato acquistato e non noleggiato. È molto importante questa estensione della garanzia alla installazione, soprattutto in campo informatico; bisogna prestare molta attenzione e leggere attentamente il contratto d'acquisto, per essere tutelati nel modo migliore in caso di guasto.
     A chi si applica.
In questo campo, la normativa è molto chiara. La persona soggetto della garanzia è il consumatore, ossia colui che per scopi personali, esclusa quindi la sua attività professionale, acquista un bene. Questa precisazione esclude una grande fetta di consumatori, tutte quelle persone che hanno la partita Iva e che acquistano con fatturazione, sia per uso personale che per uso professionale. È facilmente intuibile il perché di questa esclusione: in Italia ci sono tantissimi liberi professionisti che acquistano con partita Iva, quindi le possibilità di chiamata in causa della garanzia sono molteplici. In questo modo, si è ristretto il campo soltanto al consumatore vero e proprio, il cittadino che acquista per suo piacere privato. Tuttavia, chi acquista con fatturazione non è escluso dalla tutela in caso di guasto o malfunzionamento del bene, semplicemente dovrà fare appello al trattamento giuridico previsto in Italia, disciplinato dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile, che offre però meno tutele rispetto alla nuova garanzia, come l'onere della prova in caso di guasto che spetta sempre al compratore.
     Così come è stato identificato l'acquirente, altrettanto chiaramente è stata definita la persona a cui rivolgersi in caso di contestazione: il venditore. L'intenzione è quella di evitare la classica situazione da "scarica-barile" che si verifica attualmente quando ci si rivolge all'esercente reclamando difetti del prodotto il quale ci rimanda sempre a molteplici persone diverse, come il centro assistenza, il produttore ecc. Le prime contestazioni sulla nuova garanzia nascono già a partire da tale punto ad opera dei dettaglianti. Mentre sul prodotto è applicata la garanzia convenzionale, chiamata anche garanzia commerciale, fra il dettagliante ed il produttore vige la garanzia legale e le corrispondenze non sono sempre le stesse. La garanzia legale prevede il diritto di rivalsa esercitabile da parte del venditore verso il produttore, che può essere però derogato dai contratti. In caso di reclamo per prodotto difettoso, il commerciante che ha soddisfatto il consumatore, ha tempo un anno per richiedere il risarcimento al produttore di quanto rimborsato, sempre che si tratti di difetto di fabbricazione.
     Il diritto di rivalsa può essere applicato solo se previsto espressamente dal contratto che disciplina il rapporto dettagliante-produttore, altrimenti è difficile che lo stesso possa essere soddisfatto. Ne consegue quindi che i piccoli dettaglianti rinunciano alla richiesta di risarcimento per non imbarcarsi in trafile burocratiche-legali lunghe ed estenuanti e, soprattutto, dall'esito incerto.

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