Al negato imbarco è equiparata a tutti gli effetti la cancellazione del volo, tranne per il fatto che, in questo caso, ovviamente non esiste la figura del volontario. Anche il passeggero che ha visto annullare il proprio volo potrà dunque scegliere tra rimborso, volo di ritorno o volo alternativo; avrà inoltre l'indennizzo pecuniario, cibi e bevande, due telefonate, fax o e-mail e, all'occorrenza, trasporto e soggiorno in albergo. L'indennizzo non è però dovuto se la compagnia ha avvisato il viaggiatore con almeno due settimane di anticipo (o almeno una settimana prima, con l'offerta di un volo alternativo, con partenza non più di due ore prima e arrivo non più di quattro ore dopo di quello annullato).
Anche per la ben più comune ipotesi del ritardo è prevista una rigida tutela, a condizione che questo superi le due ore per le tratte fino a 1.500 km, le tre ore per quelle fino a 3.500 km e le quattro ore per quelle superiori. Il passeggero ha diritto a cibo, bevande, telefono e, all'occorrenza, al trasporto e sistemazione alberghiera. Inoltre, se il ritardo supera le cinque ore, gli spetta il rimborso del biglietto entro sette giorni.
Un altro problema molto diffuso riguarda lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio. In questo caso il risarcimento avviene "a chilo", con un massimale di circa Euro 1.000,00. In caso di trasporto di oggetti di valore superiore, conviene dunque fare un'apposita dichiarazione al check-in. Ciò comporterà il pagamento di un supplemento, ma garantirà, in caso di problemi, un risarcimento pari al valore dichiarato. Quanto, infine, agli strumenti di tutela, va innanzitutto ricordato che, se il biglietto non è stato acquistato direttamente dalla compagnia ma tramite un tour operator (come normalmente avviene per i pacchetti turistici), è quest'ultimo il soggetto al quale inviare contestazioni e richieste di risarcimento, in quanto esso risponde verso il viaggiatore per l'inadempimento della compagnia, sua fornitrice di servizi di trasporto.
Il nuovo regolamento, molto preciso nell'individuare i disservizi e nel predeterminare l'importo dei risarcimenti, dovrebbe notevolmente agevolare il passeggero, riducendo i margini di contestazione delle compagnie alle richieste del viaggiatore danneggiato. Rimane comunque sempre aperta la via giudiziaria, ove non si riesca ad ottenere quanto dovuto.
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