potere di "fare" i giornalisti a suo piacimento, assumendo praticanti a prescindere dal titolo di studio e dalle qualifiche.
Ricordiamo che la giurisprudenza costituzionale - art. 33 - "reca in sé il principio di professionalità specifica. Essa, cioè, richiede che l'esercizio di attività professionali rivolte al pubblico avvenga in base a conoscenze sufficientemente approfondite e ad un correlato sistema di controlli preventivi e successivi di tali conoscenze, per tutelare l'affidamento della collettività in ordine alle capacità di professioni le cui prestazioni incidono in modo particolare su valori fondamentali della persona: salute, sicurezza, diritti di difesa, ecc (C.Cost. 23 dicembre 1993 n.456; 26 gennaio 1990 nr.29).
In ambito Europa la questione come si pone? Facciamo il punto. Il primo quesito, fondamentale, è che l'Unione Europea ha deciso, tramite la direttiva 2005/36/Ce (chiamata direttiva Zappalà), che la professione di giornalista può essere gestita ed esercitata soltanto da un organo all'uopo preposto, così come l'Ordine dei Giornalisti è, o in assenza di Organi o Albi specifici, direttamente dallo Stato. Non può essere quindi lasciata alla libera gestione, ricadendo sullo Stato l'onere quindi di formare appositi organismi autonomi. Anche in materia di tipologia di titolo di studio necessario per accedere all'esame la corte Ue è stata ben precisa: mentre in Italia, così come nella maggior parte dei paesi costituenti l'Europa, esiste la duplice possibilità di accesso, diploma/laurea, in ambito europeo rimane requisito indispensabile la laurea almeno triennale, ovviamente in materie umanistiche o magistrali. In altre parole, solo il giornalista laureato ed iscritto al proprio Ordine può esercitare la propria professione in un altro Stato dell'unione europea.
Per quanto concerne il secondo punto è facile intuire i motivi che sono alla base di questa decisione: sino ad oggi era possibile accedere alle professioni intellettuali purché in possesso di diploma o laurea in qualsiasi materia, venendo meno così i requisiti di professionalità disciplinati dal succitato articolo 33 della Costituzione. Esemplare la condanna inflitta alla Francia dall'Europa con una sentenza, la numero C-285 /00, in materia di laurea per accedere alla professione di psicologo: non essendo stati dichiarati i diplomi idonei al sostenimento dell'esame per accedere alla professione medica, utilizzando un sistema di riconoscimento generale dei titoli di studio, la Repubblica Francese è venuta meno a quanto previsto dalla normativa europea. Tutto ciò indica che anche l'Italia dovrà dichiararsi in materia di percorso scolastico, affinché venga stabilito il diploma idoneo per l'accesso alla professione, per quanto strettamente valido a livello nazionale, e la laurea preposta per esercitare la professione di giornalista anche in un qualsiasi Stato della UE.
L'obiettivo finale per l'Ordine dei Giornalisti rimane, tuttavia, l'accesso esclusivo al praticantato e conseguentemente alla professione di giornalista attraverso una laurea almeno triennale.