A seguito del precedente articolo pubblicato ad Agosto 2006 , evidenziamo le modifiche apportate approfondendo alcuni temi. I professionisti, dovranno tenere almeno un conto corrente sul quale far confluire gli incassi e i pagamenti relativi alla professione, tenendo presente che essi avranno anche il divieto di incassare in contanti i compensi di importo unitario pari o superiore a Euro 1.000,00 fino al 30 Giugno 2007 (limite che scenderà a Euro 500,00 fino al 30 Giugno 2008 e a Euro100,00 dal 1° Luglio 2008). Quindi, le somme eccedenti tali limiti, potranno essere incassate solo tramite assegno non trasferibile, bonifico, Pos, carta di credito o bollettino di c/c postale. Tuttavia, il conto intestato al professionista potrà anche includere le movimentazioni personali.
Confermata la marca da bollo di Euro 1,81 sulle fatture o ricevute con sole operazioni esenti Iva superiori a Euro 77,47 (per esempio, sulle locazioni da privati e sulle prestazioni sanitarie). Ripristino, dal 2006, dell'obbligo dell'invio da parte dell'intermediario abilitato (cioè il proprio Commercialista.), ora telematicamente all'Agenzia delle Entrate, degli elenchi clienti e fornitori, sulle fatturazioni effettuate nell'anno e, per il 2007, con indicazione anche dei consumatori finali. Per i soggetti che operano nel settore del commercio al minuto e attività assimilate, vige l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con cadenza settimanale o mensile, l'ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti; tale obbligo è già in vigore per i soggetti della grande distribuzione e per gli esercizi con superficie di vendita di oltre 250 mq (o di 150 mq se questi operano in Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti). L'obbligo di trasmissione andrà in vigore a partire dal Luglio 2007. Sarà quindi necessario dotarsi di un nuovo misuratore fiscale dotato di collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate. A coloro che sostituiranno il misuratore fiscale verrà concesso un credito d'imposta di Euro 100,00 a far valere sul mod. F24.
Come già in vigore da quest'anno, in caso di compravendite immobiliari, a certe condizioni e facoltativamente, l'imposta relativa (di registro, catastale ecc.) si può calcolare sul valore catastale dell'immobile, pur indicando il valore reale della transazione. La novità consta nel fatto che ora viene introdotto, pur continuando a pagare l'imposta sul valore catastale, l'obbligo di indicare proprio il valore reale della transazione (con riferimento all'eventuale valore del contratto di mutuo stipulato) e la modalità di pagamento, così come l'obbligo di indicare,