SUCCESSIONI E DONAZIONI
                                               di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     La legge 18 ottobre 2001, n. 383, meglio conosciuta come "Tremonti-bis", concluse il processo di soppressione dell'imposta di successione e donazione avviato con legge 342/2000. Questa alienazione è ora al varo del Governo per una nuova introduzione. Cerchiamo di capire nel dettaglio come queste imposte vengono applicate.
     L'imposta di successione colpisce il trasferimento di ricchezza che si verifica mortis causa, ossia a seguito del decesso di una persona. Tale imposta viene pagata dagli eredi che accettano l'eredità. L'imposta di donazione colpisce, invece, i trasferimenti di ricchezza a titolo gratuito posti in essere per spirito di liberalità e, in questo caso, essendosi già verificato un depauperamento patrimoniale a carico del donante, che si è privato di un bene o ha assunto un obbligo, l'imposta va a gravare su chi riceve il dono. C'è da notare che, se da un lato la donazione determina effettivamente una nuova ricchezza in capo al soggetto che la riceve, e quindi in qualche modo l'imposta si giustifica, dall'altro l'incremento di ricchezza intervenuta a seguito di una successione può non essere così evidente, specialmente nell'ipotesi di decesso di un soggetto che costituisce l'unica fonte di entrate per la famiglia. In effetti, al già triste momento che consegue alla perdita di un parente stretto, occorre aggiungere il pagamento di un tributo che va a colpire, ad esempio, il trasferimento giuridico agli eredi della casa di abitazione, ma che nella realtà non genera in nessun modo un arricchimento patrimoniale nei riguardi dei familiari. Data l'iniquità di tale imposte e il suo ammontare elevato, i detentori di patrimoni cospicui cercavano, in vita, di ovviarvi ponendo in essere artifici giuridici o trasferendo tali ricchezze con operazioni di cessione a titolo oneroso. Ne conseguiva che l'ammontare delle entrate per lo Stato non erano così ingenti, dal momento che provenivano quasi esclusivamente dai piccoli patrimoni detenuti dai soggetti che non erano in grado di avvalersi di buoni consulenti.
     Data la molteplicità delle controindicazioni elencate, tutte le forze politiche si sono trovate d'accordo nel mettere mano a una normativa che, specialmente nel caso appena riportato, appariva del tutto ingiusta e onerosa per gli eredi. Così, dapprima con legge 342/2000 e poi, successivamente, con legge 383/2001, l'imposta di successione è stata soppressa.
     L'imposta di successione non è più dovuta, indipendentemente dal valore dei beni e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari, relativamente alle successioni aperte dal 25 ottobre 2001 (la successione si apre il giorno del decesso).

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Successioni, Donazioni, Legge, Tremonti-bis, 18 ottobre 2001, 383, 342/2000, Trasferimenti, Immobiliari, Imposta, Governo