ALBERGHI E RISTORANTI: NUOVE NORME PER LA DEDUZIONE
di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario
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Con l’entrata in vigore della Finanziaria d’estate, con decorrenza 1 settembre 2008, l’Iva applicata sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di bevande e alimenti è totalmente detraibile purché sia riconducibile all’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Naturalmente, in contemporanea alla bella notizia, il Governo ha ridotto, con decorrenza 1 gennaio 2009, la deducibilità di tali spese al 75%, viene pertanto modificato l’art. 19/bis 1 del D.P.R. 633/72, annullando la parte del comma 1 - lettera E - inerente l’indetraibilità dell’Iva sulle prestazioni in oggetto. Al fine della detrazione dell’imposta è però strettamente necessaria la richiesta dell’emissione della fattura da parte del cliente a scapito della comune ricevuta fiscale: nel caso in cui la prestazione venga effettuata da un dipendente o un collaboratore dell’impresa sarà necessario cha la fattura riporti una doppia intestazione, quella del dipendente/collaboratore e quella dell’impresa e/o lavoratore autonomo. Si precisa che la fattura dovrà essere tassativamente intestata al soggetto titolare di partita Iva interessato alla detrazione, pena la non detraibilità dell’imposta. Con questo sistema si genererà un appesantimento amministrativo dovuto alla gestione della contabilizzazione dei documenti che potrebbe essere risolto in parte con l’annotazione semplificata tramite documento riepilogativo per tutte quelle prestazioni non superiori a € 154,94.
Come prima accennato, si ricorda che l’imposta relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile purché siano inerenti ad operazioni che consentano il diritto a tale detrazione: sarà pertanto necessario allegare alla fattura tutta la documentazione utile a dimostrare che la stessa è stata sostenuta nello svolgimento dell’attività esercitata, come ad esempio l’ingresso al convegno, la lista clienti o fornitori visitati ecc… e si ritiene che anche le spese accessorie addebitate dall’albergo quali fax, lavanderia, parcheggio siano soggette alla detrazione d’imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa godranno della piena deducibilità anche a decorrere dall’1 gennaio 2009. Quadro diverso, invece, per quanto concerne le spese di rappresentanza, che a seguito della circolare 53/E dell’Agenzia delle Entrate continuano a non godere della detrazione dell’Iva. Per quello che riguarda i lavoratori autonomi, il limite massimo della deducibilità delle prestazioni alberghiere e di ristorazione è pari al 2% del fatturato calcolato sul 75%
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