dell’ammontare delle spese stesse sostenute; l’1% del fatturato, invece, per quanto riguarda le spese di rappresentanza, sempre calcolate sul 75% del loro ammontare.
     Per quanto riguarda gli acconti dovuti per l’anno 2009, sarà necessario tener conto dei nuovi limiti di deducibilità che dovranno essere determinati tenendo conto del minor costo deducibile previsto per le spese in esame.
     Per ciò che riguarda i compensi per il lavoratori autonomi, con decorrenza 25 giugno 2008, non sussiste più l’obbligo della tenuta di un conto corrente dedicato all’attività e viene soppresso inoltre l’obbligo d’incasso dei compensi di importi uguali o superiori a € 1.000,00 mediante strumenti finanziari tracciabili. Viene soppresso anche l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori per l’anno 2008 e viene abrogata la sanzione per l’omessa, l’incompleta e la non veritiera presentazione di tali elenchi, soppressione che riguarda irregolarità per gli elenchi presentati nel 2007 e 2008 relativi agli anni 2006 e 2007. Invece, viene ripristinata la sanzione per la comunicazione dati Iva erroneamente abrogata.
     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite la mia e-mail:      gabbiadini@tim.it

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Finanziaria, Estate, 2008, Deducibilità, IVA, Ristoranti, Alberghi, Art. 19/bis, D.P.R. 633/72, Spese, Rappresentanza, Circolare 53/E