• l’integrale deducibilità delle spese di rappresentanza se rispondenti a requisiti da individuare con apposito D.M.;
  • l’aumento dal 91% al 95% del limite di esenzione per le partecipazioni con i requisiti per usufruire dell’esenzione (PEX) ex art. 87 TUIR.

     In relazione all’acconto IRAP il ricorso al metodo previsionale può essere vantaggioso in considerazione delle variazioni apportate ai criteri di determinazione dell’imposta e in presenza della riduzione dell’aliquota dal 4,25% al 3,9%; infatti i soggetti IRES e i soggetti IRPEF che abbiano esercitato l’opzione IRAP secondo i criteri di cui all’articolo 5, possono ricalcolare l’imponibile senza tener conto delle variazioni fiscali.
     Si ricorda che non devono effettuare il versamento dell’acconto:

  • i soggetti che non erano tenuti a presentare la dichiarazione per il periodo di imposta 2007;
  • i soggetti per i quali il 2008 è il primo anno in cui conseguono redditi imponibili;
  • gli eredi di contribuenti deceduti nel corso del 2008;
  • i contribuenti soggetti a procedure concorsuali;
  • i contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive (ex art. 13 L. 388/2000);
  • i contribuenti che adottano il regime dei minimi (ex art. 1, co. da 96 a 117, L. n. 244/2007);
  • i soggetti per i quali l’acconto non raggiunge il minimo previsto.

     Sono invece tenuti al versamento i contribuenti che vi accedono abbandonando il regime ordinario o semplificato.
     Al fine di non perdere i benefici della detrazione dei medicinali e, pertanto, ai fini dell’eventuale ricalcolo degli acconti, è necessario ricordare che la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), modificando la norma in materia di deduzione IRPEF per spese mediche, ha precisato che “la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specifica della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”. Per tutto ciò, dal 1° luglio 2007 la detrazione/deduzione delle spese per acquisto di medicinali è ammessa se giustificata da uno scontrino dal quale risulti il Codice Fiscale del destinatario

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