dei farmaci e la natura, qualità e quantità dei beni.
     L’Agenzia delle Entrate ha fornito utili precisazioni con la Risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008 per meglio individuare quali prodotti siano assimilati ai farmaci e quali invece non lo siano. Vediamoli. Gli integratori alimentari: questi prodotti, sebbene prescritti per finalità curative, non sono ascrivibili alla categoria dei medicinali, ma alla categoria dei prodotti alimentari e come tali la spesa sostenuta per il loro acquisto non risulta deducibile/detraibile ai fini dell’imposta sui redditi. I prodotti fitoterapici: solo i medicinali fitoterapici ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e venduti esclusivamente nelle farmacie possono essere assimilati ai farmaci e godere dei benefici della deduzione/detrazione dell’IRPEF; in tale categoria si noti che rientrano anche quei farmaci per i quali non è richiesta la ricetta medica, pertanto i prodotti privi di detta autorizzazione non possono essere considerati medicinali e le spese sostenute per il loro acquisto non sono deducibili/detraibili. I parafarmaci: tutti i prodotti rientranti in questa categoria, di origine vegetale o no, non sono considerati medicinali e quindi anche in questo caso le spese sostenute per il loro acquisto non sono deducibili/detraibili.

     Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti potete scrivere alla redazione oppure contattarmi direttamente tramite la mia e-mail:      gabbiadini@tim.it

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