IL TRATTAMENTO DELLE SPESE DI TRASFERTA
                                           di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     In riferimento all’articolo pubblicato lo scorso mese apriamo una piccola parentesi integrativa per quanto concerne il trattamento delle spese di trasferta per gli amministratori e il relativo trattamento per lo stanziamento dei compensi. Vedremo inoltre le novità riferite alla schede carburante.
     L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per le trasferte degli amministratori, vitto e alloggio, sono deducibili senza subire la limitazione del 75% del costo. Il rapporto di collaborazione tra Impresa e amministratori è stato assimilato al rapporto di lavoro dipendente, pertanto, il costo sostenuto per la trasferta di tali soggetti ricade anch’esso nelle ipotesi di esclusione menzionate all’art. 95, comma 3 del TUIR. Trattamento differente viene applicato per i soci di società di persone, la cui deducibilità ammonterà al 75% del costo sostenuto.
     Per quanto riguarda i compensi corrisposti agli amministratori, la sentenza numero 21933 pronunciata dalla Cassazione il 20 maggio 2008 ha stabilito la necessità di adottare un’apposita e distinta deliberazione da parte dell’assemblea dei soci per l’attribuzione e la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori di società, non ritenendosi valida l’implicita determinazione del compenso assunta con la sola delibera di approvazione del bilancio d’esercizio da parte dei soci. La Corte infatti ritiene che la delibera di approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera di determinazione del compenso richiesta dallo Statuto o dal codice civile, mentre considera valida la deliberazione presa dall’assemblea che approva il bilancio e che, nella stessa sede, determina i compensi, purché entrambi gli argomenti siano stati indicati all’ordine del giorno. È ammissibile però che in sede di approvazione del bilancio, l'assemblea adotti la delibera di determinazione del compenso degli amministratori, se essendo totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.
     La Corte di Cassazione, il 18 luglio 2008, con la sentenze numero 19820, ha ribadito il concetto secondo cui “non è consentita la detrazione IVA sugli acquisti di carburante, effettuati mediante l’utilizzo dell’apposita scheda, in assenza dell’indicazione degli estremi di identificazione del veicolo”. Infatti, l’assenza della targa del veicolo oggetto del rifornimento compromette la detrazione

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