CONGUAGLIO FISCALE E PREVIDENZIALE PER I REDDITI 2008
                                           di Omar Gabbiadini - Consulente Tributario

     Con il mese di dicembre 2008 hanno preso il via le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale. Dal conguaglio dei redditi dell’anno 2008 sono escluse le somme erogate ai sensi dell’art. 2 del D.L. 93/2008 (cd. “detassazione degli straordinari”) in quanto tali redditi sono soggetti ad un’imposta sostitutiva, sia dell’Irpef sia delle addizionali all’Irpef, pari al 10%. Il D.L. 93/2008 ha previsto una speciale tassazione agevolata, che consiste nell’applicazione di un’imposta, sostitutiva sia dell’Irpef quanto delle addizionali regionali e comunali all’Irpef, pari al 10% in luogo delle ordinarie aliquote progressive a scaglioni e che va applicata, ricorrendone i presupposti, su un plafond massimo e complessivo di 3.000 euro. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare di cui alle lettere a) e b) del 1° comma dell’art. 2 del D.L. 93/2008, le somme agevolabili sono quelle che si riferiscono alle prestazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, a condizione che le stesse siano retribuite nel periodo 1° luglio 2008 - 12 gennaio 2009.
     I premi di cui alla lettera c) del 1° comma dell’art. 2 del D.L. 93/2008, a prescindere dal periodo cui si riferiscono, beneficiano, invece, della tassazione sostitutiva del 10%, purché erogati nel periodo 1° luglio – 12 gennaio 2009, sempre per il principio di cassa allargata. Le somme oggetto dell’agevolazione restano comunque assoggettate per intero alla contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. Nella circolare congiunta n. 59/2008, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, è stato precisato che il sostituto d’imposta dovrà calcolare le ritenute dopo aver sottratto dalla retribuzione da assoggettare all’imposta sostitutiva del 10%, le ritenute previdenziali obbligatorie. Pertanto, per calcolare il limite massimo di 3.000 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Al superamento di tale soglia, quindi, le somme erogate allo stesso titolo dovranno essere assoggettate alle ordinarie aliquote irpef progressive a scaglioni, nonché a quelle previste per le addizionali regionali e comunali. La norma stabilisce, inoltre, che le somme oggetto di agevolazione non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, sempre entro il limite massimo di 3.000 euro.
     Beneficiari della misura agevolata sono i lavoratori del settore privato che nel 2007 hanno percepito redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir non superiori a 30.000 euro. La norma prevede che il lavoratore, pur in possesso

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